Gli incidenti stradali sono spesso eventi tragici da cui possono derivare danni, non limitati alla sfera prettamente patrimoniale, ma anche e soprattutto a livello morale e//o esistenziale. In casi simili, tutti colore che al momento del sinistro si trovavano in una relazione affettiva con la vittima hanno diritto, provandone ovviamente l’esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psico-fisica, patita a causa dell’evento luttuoso che li ha colpiti: quello che comunemente chiamiamo: “Danno morale”
Questa tipologia di danno viene tecnicamente chiamato “danno da perdita parentale”, ma ciò nonostante, le categorie di soggetti che possono aver diritto al risarcimento, vanno ben al di là dei parenti stretti o dei prossimi congiunti, intendendosi anche la persona convivente non legata da rapporto di parentela o anche un soggetto non convivente, anche se per ovvi motivi, la “convivenza” fa presumere un legame affettivo, ma non è di certo condicio sine qua non.
La richiesta per danno da morte di un congiunto può essere infatti presentata ad esempio, sia dalla famiglia naturale (il convivente), sia dalla famiglia legittima (legata al defunto da un legame parentale).
Ciò premesso, nell’alveo dei danni risarcibili, sono poi svariate le voci di danno che possono essere reclamati dai legittimati al risarcimento, che possiamo così riepilogare
DANNI IURE PROPRIO (ovvero un danno che sorge direttamente in capo al legittimato)
Danno non patrimoniale che comprende: il danno morale (patema d’animo, stato di angoscia o sofferenza morale prolungata);
il danno biologico (quando il danno morale, degenera in una alterazione psico-fisica permanente, quindi in un danno di natura psicologico che possa essere documentato con adeguata certificazione medica);
il danno esistenziale o danno da perdita del rapporto parentale (allorquando il sinistro estingue contemporaneamente il bene-vita della vittima ed il vincolo parentale con i congiunti di questa).
DANNI IURE HEREDITATIS (ovvero un danno che sorge in qualità di eredi)
L’erede ha diritto al danno biologico terminale, cioè una lesione dell’integrità fisica per la cui risarcibilità è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a consentire la formazione del danno in capo alla vittima che poi viene “trasmesso” appunto all’erede (24 ore o 3 giorni).
Tale danno va calcolato considerando i criteri di liquidazione propri per il calcolo della inabilità temporanea (Tabelle del Tribunale di Milano) in proporzione al al numero dei giorni di sopravvivenza della persona, tenendo conto che le lesioni ne hanno provocato la morte e che quindi, pur trattandosi di un danno alla salute temporaneo, è massimo nella sua entità.
Il danno morale o danno catastrofale: danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza psichica anche se di durata contenuta, patita dalla vittima che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita e si rende così conto delle conseguenza tragiche dell’evento.
Tuttavia, affinché possa riconoscersi tale voce di danno, è richiesta la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita.
In via generale, la gran parte dei Tribunali italiani, utilizza, quale criterio liquidativo del risarcimento, le Tabelle di Milano che possiamo sintetizzare così come nello schema di seguito.
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