Il Tribunale di Mantova, con Sentenza del gennaio 2018, ha affermato, ex art. 117 Tub comma 1 e 3, la necessità di redigere per iscritto il contratto di finanziamento a pena di nullità.
Sulla scorta di questa evidenza il Giudice non solo ha accertato la nullità del contratto di finanziamento per carenza di forma scritta ma ha escluso qualsivoglia obbligo restitutorio in capo ai debitori non avendo la mandataria svolto la necessaria domanda di ripetizione.
In particolare, in merito alla c.d. carta di credito revolving, si noti che il Tribunale in primo luogo ne ha indagato la natura: un contratto di apertura di credito effettuato mediante l’utilizzo di una carta di credito e consistente nella previsione della restituzione della disponibilità concessa mediante pagamenti rateali (una sorta di carta di credito a rimborso rateizzato).
Ciò chiarito, il Giudice ha sottolineato che per il perfezionamento del contratto relativo alla carta di credito revolving sarebbe stato necessario, come previsto dalle condizioni generali del contratto in parola, l’invio da parte della finanziaria di una comunicazione scritta di conferma dell’accoglimento della richiesta di concessione della carta revolving.
Invero, sul punto la giurisprudenza è pressoché unanime, anche quella resa dell’Arbitro Bancario Finanziario, infatti ha ritenuto nulli i contratti di carte di credito revolving che siano stati inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, rilevando al riguardo che la “mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente a oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente” (v. Tribunale Chieti Sez. Ortona n. 230/2017; nonché decisioni ABF Collegio di Coordinamento n. 3257/2012; ABF Collegio di Milano n. 650/2012; ABF Collegio di Roma n. 6183/2013).
La suddetta giurisprudenza ha trovato pieno conforto anche in sede di giustizia amministrativa, dal momento che il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sentenza n. 14/2012), a conferma di una precedente decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha reputato scorretta la pratica commerciale avente ad oggetto l’utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi, se da essi si evincano informazioni precise ed esaustive solo per il primo di tali prodotti.
La nullità delle carte revolving comportano l’obbligo di restituire la sola sorte capitale con applicazione degli interessi al tasso legale, ben diverso e soprattutto di lunga inferiore rispetto ai tassi convenzionali pretesi dalla finanziaria.