Sovraindebitamento: Tribunale di Catania annulla oltre il 60% del debito

Il Tribunale di Catania il 10.04.2020 ha omologato il Piano del Consumatore ai sensi della L. 03/2012.
Il Tribunale, dopo aver accertato la morosità incolpevole dei ricorrenti (una coppia di coniugi, la cui unica fonte di reddito proveniva dal marito, coinvolto nella crisi del Gruppo Tecnis S.p.a.) ha previsto un piano di rientro decennale con uno stralcio di oltre € 30.000,00, azzerando quasi del tutto i debiti derivanti dalla carte revolving e riducendo con percentuali anche del 60% i finanziamenti ed i prestiti personali.

La pronuncia assume particolare rilievo in quanto il Tribunale, coerentemente con gli ultimi pronunciamenti, ha concesso un piano di rientro decennale e ciò nonostante le resistenze di alcuni enti pubblici intervenuti nel procedimento.

Di seguito il link all’articolo:

Buoni Postali Fruttiferi: Prescrizione più lunga

Il Giudice di Pace di Belpasso ha emesso due sentenze gemelle, la n. 40/2020 e la n. 41/2020 con le quali ha condannato Poste Italiane al pagamento di due Buoni Postali presuntivamente prescritti.

I titolari del Buono Postale si erano infatti visti negare la liquidazione dei due BPF, in quanto Poste Italiane, interpretando erroneamente il termine di decorrenza del Buono Postale, aveva ritenuto ormai prescritto il diritto alla liquidazione dei titoli.
Il Giudice di contro ha ribadito l’orientamento già espresso dall’Arbitro Bancario Finanziario in merito alla data di decorrenza del termine decennale di prescrizione, spostandolo al 31 dicembre dell’ultimo anno di fruttuosità del Buono e non in coincidenza alla data di emissione, così come ritenute erroneamente da Poste Italiane.
Questa pronuncia segna un nuovo successo per lo studio legale Di Grazia ed un importante passaggio per la tutela dei risparmiatori che spesso si sono visti negare la liquidazione dei Buoni Postali per intervenuta prescrizione.

Illegittima l’iscrizione al CRIF da parte della Banca che non preavvisa il cliente

TRIBUNALE DI RAGUSA, Ordinanza del 26.01.2018

Il Tribunale di Ragusa, con Ordinanza del 26.01.2018, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione al Crif del nominativo del debitore, poiché l’Istituto di credito non lo aveva preventivamente avvisato con comunicazione scritta e non gli aveva così consentito di regolarizzare la propria posizione.

L’obbligo di tale adempimento da parte dell’intermediario rinviene dalle previsioni di cui all’art. 125 comma 3 TUB (con particolare riferimento al consumatore) e di cui all’art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati interna di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004).

L’informativa deve essere intesa come preventiva ed è finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione.

Il Tribunale, valutata l’urgenza,derivante dalla probabile difficoltà che il soggetto avrebbe incontrato per poter accedere al credito a causa della segnalazione del proprio nominativo quale “cattivo pagatore” ha ordinato alla Banca l’immediata cancellazione del nominativo del debitore, condannando altresì l’Istituto di credito alla refusione delle spese legali.

Risparmi rubati dalla postepay? Il Giudice di Pace condanna Poste Italiane al rimborso

L’Istituto di credito è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare addebiti non autorizzati e truffe ai danni del correntista. e sarà onere della banca dimostrare in giudizio che il titolare della carta non ha custodito correttamente le credenziali di accesso.

Di contro il cliente sarà tenuto a dimostrare solo la sussistenza del rapporto contrattuale, producendo in giudizio copia dell’estratto conto dal quale si evince l’addebito non autorizzato.

Sulla scorta dunque della giurisprudenza maggioritaria il Giudice di Pace di Belpasso ha condannato l’Istituto di credito al rimborso di tutte le somme il cui addebito è stato contestato dal cliente, rifondendo altresì le spese processuali.

Carta Revolving: nullità per mancanza della forma scritta

Il Tribunale di Mantova, con Sentenza del gennaio 2018, ha affermato, ex art. 117 Tub comma 1 e 3, la necessità di redigere per iscritto il contratto di finanziamento a pena di nullità.

Sulla scorta di questa evidenza il Giudice non solo ha accertato la nullità del contratto di finanziamento per carenza di forma scritta ma ha escluso qualsivoglia obbligo restitutorio in capo ai debitori non avendo la mandataria svolto la necessaria domanda di ripetizione.

In particolare, in merito alla c.d. carta di credito revolving, si noti che il Tribunale in primo luogo ne ha indagato la natura: un contratto di apertura di credito effettuato mediante l’utilizzo di una carta di credito e consistente nella previsione della restituzione della disponibilità concessa mediante pagamenti rateali (una sorta di carta di credito a rimborso rateizzato).

Ciò chiarito, il Giudice ha sottolineato che per il perfezionamento del contratto relativo alla carta di credito revolving sarebbe stato necessario, come previsto dalle condizioni generali del contratto in parola, l’invio da parte della finanziaria di una comunicazione scritta di conferma dell’accoglimento della richiesta di concessione della carta revolving.

Invero, sul punto la giurisprudenza è pressoché unanime, anche quella resa dell’Arbitro Bancario Finanziario, infatti ha ritenuto nulli i contratti di carte di credito revolving che siano stati inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, rilevando al riguardo che la “mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente a oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente” (v. Tribunale Chieti Sez. Ortona n. 230/2017; nonché decisioni ABF Collegio di Coordinamento n. 3257/2012; ABF Collegio di Milano n. 650/2012; ABF Collegio di Roma n. 6183/2013).

La suddetta giurisprudenza ha trovato pieno conforto anche in sede di giustizia amministrativa, dal momento che il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sentenza n. 14/2012), a conferma di una precedente decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha reputato scorretta la pratica commerciale avente ad oggetto l’utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi, se da essi si evincano informazioni precise ed esaustive solo per il primo di tali prodotti.

La nullità delle carte revolving comportano l’obbligo di restituire la sola sorte capitale con applicazione degli interessi al tasso legale, ben diverso e soprattutto di lunga inferiore rispetto ai tassi convenzionali pretesi dalla finanziaria.