Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 23633 del 24.09.2019
Non è insolito imbattersi in branchi di cani randagi e spesso questi possono essere fonte di pericolo per pedoni, runner ed automobilisti.
Ma chi risarcisce i danni causati dai cani randagi? Siano essi danni derivanti da una loro eventuale aggressione che indiretti come quelli causati a causa della loro improvvisa presenza sulla carreggiata.
Alla domanda ha risposto la Suprema Corte di Cassazione, che ha ripartito tale responsabilità all’Azienda Sanitaria Provinciale che ha ex lege l’obbligo di catturare i cani randagi e l’ente comunale che ha invece l’onere di custodire i cani catturati.
Il ragionamento con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto di ribadire il concetto di “corresponsabilità” tra i due enti sopra citati, muove dalla Legge n. 281/1991, la legge quadro sugli animali da affezione, che demanda alle rispettive regioni il compito di disciplinare la materia.
La normativa vigente nella stragrande delle regioni italiane sancisce che la responsabilità nella tutela degli animali di affezione e nella prevenzione del randagismo spetta nei rispettivi ambiti di competenza alla Regione, ai Comuni e alle ASL. Secondo la Corte di Cassazione già questo “richiamo” di responsabilità fa risultare come evidente che i compiti di prevenzione e controllo dei cani vaganti “spettano (pure) ai Comuni, tenuti anch’essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge (Regione, ASL e associazioni di volontariato animaliste, n.d.r.) ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza“.
In altri termini la responsabilità dei comuni va proprio ricondotta alla loro funzione istituzionale di “prevenzione del randagismo” e non può essere scontata dalla considerazione che la funzione pubblica di accalappiamento, e dunque la concreta eliminazione dalla strada del cane randagio, spetti per legge ad altri enti pubblici diversi dai Comuni (le ASL).
In realtà, già il fatto della presenza di cani randagi su un territorio comunale – a maggior ragione di un cane mordace che aggredisce un cittadino e mette, perciò in pericolo la pubblica incolumità delle persone – è segnale della responsabilità del Comune che non ha adottato quei comportamenti necessari per “prevenire il randagismo” di quei cani, venendo così meno ai suoi obblighi.
D’altronde anche la più recente giurisprudenza di merito ha ribadito la competenza in capo ai Comuni e/o alle Aziende Ospedaliere, ovvero in capo ai soggetti che hanno la responsabilità di cattura e custodia degli animali randagi (Cfr. Tribunale di Latina, Sentenza n. 2015/2018 del 20.08.2018; Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1776/2018 del 27.10.2018, Tribunale di Catania, Sentenza n. 3083/2017) .
In caso di aggressione dunque sarà necessario recarsi prontamente presso il più vicino Presidio Ospedaliero, al fine di far refertare le lesioni patite e possibilmente allertare le Autorità competente (Vigili Urbani) affinché gli stessi possano accertare la presenza dei cani randagi.