Legge Pinto: Indennizzo da eccessiva durata del processo

Lo sapevi che esiste una Legge che ti riconosce un risarcimento nel caso in cui un processo in cui eri parte in causa è durato eccessivamente?

Si tratta della Legge Pinto, che prevede e disciplina il diritto del cittadino ad ottenere il “giusto” risarcimento in ipotesi di irragionevole durata del processo.

L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, stabilisce, tra l’altro, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole.

La Corte europea sui Diritti dell’Uomo si è ripetutamente pronunciata nei confronti dell’Italia sul rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo.

Il Governo italiano, per porre rimedio al problema dell’eccessiva durata del processo, oltre ad introdurre riforme volte ad accelerare i tempi processuali, ha previsto con la legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) un ricorso nazionale per l’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e per la quantificazione del relativo indennizzo, con la finalità di deflazionare il contenzioso innanzi alla Corte di Strasburgo.

Il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato, se il processo non eccede la durata di:
* tre anni in primo grado
* due anni in secondo grado
* un anno nel giudizio di legittimità
* se il procedimento di esecuzione forzata (pignoramenti immobiliari) si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale (Fallimento) si è conclusa in sei anni, in quest’ultima ipotesi ha diritto al risarcimento sia il fallito che i creditori insinuati al passivo fallimentare e che magari non sono riusciti ad ottenere nulla dalla procedura fallimentare.

La Legge prevede un risarcimento minimo di € 400,00 fino ad un massimo di € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi che eccede il termine di ragionevole di durata del processo secondo i criteri sopra indicati, quindi ad esempio, se un processo conclusosi in un solo grado di giudizio è durato 7 anni, la parte avrà diritto ad un indennizzo minimo di € 400,00 per i quattro anni eccedenti la ragionevole durata del processo di primo grado, quindi € 400,00 X 4 così per complessivi € 1.600,00, fino ad € 3.200,00 in caso di applicazione dei massimi previsti per legge.

l ricorso va presentato entro 6 mesi da quando la Sentenza che ha definito il giudizio è diventata definitiva ed ovviamente è necessaria l’assistenza di un avvocato, la cui parcella verrà liquidata dalla Corte d’Appello che deciderà sul Ricorso.

Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento e per valutare caso per caso la fattibilità della procedura per accedere ai risarcimenti per irragionevole durata dei processi.

Incidente stradale grave: quale risarcimento per i familiari?

In caso di grave incidente stradale, quindi con lesioni rientranti nei c.d. “macropermanenti”, il diritto al risarcimento del danno può essere esteso anche ai più stretti familiari del diretto interessato.

La Corte di Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti del soggetto che, pur sopravvissuto a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sè più vicine.

In particolare, si deve valutare la posizione del danneggiato all’interno del nucleo familiare e quali riflessi negativi ha portato l’evento dannoso. In una recente pronuncia del Tribunale di Lecce, la Sentenza n. 498/2021, il diretto danneggiato era marito e padre di tre figli ed a seguito di un errore medico, aveva subito una invalidità permanente pari al 80% con perdita di autonomia e compromissione anche della sfera sessuale ed era palese l’esistenza di un “riflesso immediato sulla vita del coniuge, sulle abitudini di questa, sulla possibilità di relazionarsi al marito e sulla soddisfazione connessa alla sfera sessuale. La moglie, infatti, ha dovuto confrontarsi con un uomo privo della mobilità degli arti inferiori, bisognoso di cure costanti, cateterizzato, ormai impossibilitato a fornire qualsiasi forma di apporto materiale alla famiglia e alla moglie”.

Non solo, la tipologia di lesioni riportate dal danneggiato, si riflettevano certamente anche nell’intero contesto familiare e nel rapporto con i figli.

Ovviamente sarà importante provare e documentare in corso di giudizio, quali fossero le abitudini familiare (ad esempio provare che la famiglia era solita dedicarsi ai viaggi o a fare attività sportiva insieme) e che le stesse siano state stravolte dopo l’evento dannoso che ha coinvolto uno dei componenti familiari. così da assolvere all’onere probatorio che comunque ricade sempre in capo a chi lamenta il pregiudizio.

Come sempre, è bene farsi assistere in giudizio da un professionista attento e preparato, atteso che spesso l’esito finale delle trattative stragiudiziali o della stessa Sentenza dipende da come viene preparata la strategia processuale.