Fiudeiussioni nulle: debitore liberato!

Sono numerose le pronunce dei Tribunali italiani che, in ossequio all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, stanno dichiarando la nullità delle fideiussioni bancarie stipulate uniformemente allo schema contrattuale redatto dall’ABI, liberando di fatto numerosi cittadini che nel tempo hanno stipulato delle fideiussioni (garanzie).

Tutto ebbe inizio con il provvedimento n. 55/2005, con cui la Banca d’Italia censurò lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall’A.B.I. nel 2003 che attribuiva indebiti vantaggi alle singole banche e sfavoriva il cliente che, di contro, doveva sottostare a pattuizioni vessatorie, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale, in violazione dell’art. 2 comma 3 L. 287/1990.

Di recente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decisione del 13 ottobre n. 2357, ha ribadito il principio già affermato già da Cass. 29810/2017, per cui le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.

Al fine di ottenere la declaratoria di nullità però è necessaria una buona strategia difensiva, avendo, il debitore, l’onere di dimostrare in giudizio, che la fideiussione sottoscritta contenga quella clausole che sono ritenute in contrasto con l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90.

Sarà dunque fondamentale impostare fin dall’inizio una strategia volta a dimostrare che il contratto firmato dal fideiussore sia uguale a quello utilizzato dagli altri Istituti di credito e redatto sulla falsariga di quello fornito dall’ABI, contenente le clausole contestate dalla Banca d’Italia.

In caso di esito positivo dunque il risultato sarà quello della declaratoria di nullità con conseguente liberazione dal debito del garante.

Estinzione anticipata finanziamento: costi rimborsabili

L’accesso al credito è uno degli strumenti più utilizzati dai consumatori i quali abitualmente necessitano di poter ottenere liquidità sia al fine di realizzare acquisti più o meno onerosi che per poter ristrutturare finanziamenti precedenti.

Tali finanziamenti presentano ovviamente dei costi accessori, come le commissioni dell’intermediario e spesso anche le spese per la stipula di polizze ad esso collegate.

Ma cosa accade se il consumatore decide di estinguere anticipatamente il finanziamento? Ha diritto al rimborso dei superiori costi accessori?

Per poter affrontare la questione bisogna necessariamente partire dall’art. 125 sexies TUB (D.lgs. 385/1993) secondo cui “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.

Dall’interpretazione letterale della norma si possono desumere chiaramente tre aspetti fondamentali: 1) Il riferimento alla riduzione del “costo totale” del credito, dunque non solo ad una parte di esso; 2) la specificazione che il costo del credito è “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti” e non limitato ad alcuni elementi dello stesso; 3) L’indicazione che la riduzione debba essere operata per le vita residua del credito, quindi in maniera proporzionale.

Tale disposizione porta dunque ad un superamento della semplice distinzione tra oneri recurring (cioè gli oneri che incidono a maturazione in base alla durata del finanziamento ad es. le polizze collegate) ed up-front (cioè i costi fissi applicati all’inizio del rapporto e dunque non legati alla durata del contratto come ad esempio le commissioni dell’intermediario) ai fini della determinazione della rimborsabilità, statuendo in favore del cliente il principio del diritto all’equo rimborso.

Ai fini dell’applicazione pratica della questione, ci soccorre una recente pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario che sulla scorta di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019 ha ritenuto che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, ovvero anche ai costi cd. un front, ossia i costi non legali alla durata del contratto di finanziamento.

La Corte di Giustizia prima e il Collegio di Coordinamento dell’ABF poi, ha ritenuto che limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi recurring, strettamente correlati alla durata del contratto, comporterebbe il rischio per il consumatore di vedersi imporre oneri up front più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, in quanto gli istituti di credito potrebbero giungere a ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.

Tale pronuncia dunque apre la strada ad una pioggia di ricorsi da parte dei consumatori volti al recupero di somme consistenti in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Risarcimento danni da incidente stradale: I diritti dei congiunti

La gestione della procedura volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale è spesso costellata da difficoltà che comportano nella stragrande maggioranza dei casi, la liquidazione di somme inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute.

Ciò capita soprattutto in ipotesi di sinistri gravi con lesioni di una certa rilevanza, se non addirittura mortali.

Detto ciò, va precisato che lesioni di tale importanza spesso comportando svariate voci di danno che non possono essere liquidate in maniera semplicistica tramite la semplice applicazione matematica delle Tabelle del danno biologico.

Infatti, le lesioni di tale rilevanza, comportano varie sfaccettature che non limitano solo al danno biologico ed al danno morale e/o esistenziale, patito dal danneggiato.

Va in tal senso premesso che gran parte delle difficoltà nell’ottenere un giusto risarcimento parte dalle c.d. “Sentenze di San Martino” del 2008, con cui la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale: “…non emergono, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, distinti sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati per legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale” (Cfr. Cass. Civ. Sent. n. 26972, 26973, 26974 26975 dell’11/11/2008).

Tali pronunce sono state spesso “cavalcate” dalle Compagnie Assicuratrici per non liquidare quanto effettivamente dovuto e far ricadere dunque le varie voci di danni come il danno estetico, morale, esistenziale e di relazione in un unico calderone, eliminando di fatto tali risarcimenti.

I fatti in realtà sono ben diversi.

Le superiori pronunce infatti devono essere lette in maniera differente, ovvero che non è più possibile duplicare le voci risarcitorie, ma è certamente possibile, laddove ben argomentato e provato, la liquidazione delle singole componenti risarcitorie seppur nell’unico contesto del danno biologico.

Il danno morale dunque dovrà essere adeguatamente provato, anche tramite presunzioni!

Ciò che però rileva in questa sede, è il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai diretti congiunti del danneggiato.

I genitori, fratelli e/o sorelle di un soggetto che ha patito lesioni gravi a seguito di un incidente stradale, hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno per le sofferenze patite?

La risposta è si!

Orbene, nonostante impropriamente si parli di “danno riflesso e/o indiretto”, il danno patito dai diretti congiunti è un danno diretto ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo». Infatti, la lesione è un fatto plurioffensivo, che produce vittime diverse, ma parimenti dirette.

Gli stretti congiunti di una vittima di un incidente stradale possono subire: sia un danno morale, consistente nella sofferenza d’animo che un danno biologico, ad esempio una malattia scaturente dall’evento lesivo che ha coinvolto il congiunto.
Affinché vi sia il riconoscimento di tali voci di danno, non necessariamente vi deve essere stato uno sconvolgimento delle abitudini di vita.

I suddetti pregiudizi possono essere provati anche tramite semplici presunzioni, infatti, «non v’è motivo di ritenere questi pregiudizi [siano] soggetti ad una prova più rigorosa degli altri».

Tra le presunzioni ammissibili rileva il rapporto di stretta parentela tra la vittima cosiddetta primaria e quelle secondarie, la Corte di Cassazione infatti ha evidenziato che il danno invocato dai diretti congiunti (genitori, fratelli e/o sorelle) è iure proprio e quindi diretto e ne consegue che non si può richiedere a questi soggetti una prova più rigorosa del danno, bastando quella presuntiva, tra le quali assume rilievo – appunto – il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per cosi dire, e i suoi congiunti.

Il rapporto di stretta parentela esistente fa dunque presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo.

Ma lo stretto rapporto di parentela non è preclusivo del risarcimento, infatti anche situazioni di convivenza di fatto possono legittimare la richiesta risarcitoria, così come pronunciato dalla Corte di Cassazione nel 2008, laddove ha ritenuto che il risarcimento del danno non patrimoniale spetta anche al convivente estraneo avente con il deceduto un rapporto affettivo forte e stabile, con comunanza di vita particolarmente intensa.

Con ciò ovviamente la Cassazione non ammette al risarcimento qualunque soggetto convivente con la vittima, ma intende tutelare i conviventi estranei al rapporto familiare, ma legati da stretto, forte e stabile rapporto affettivo derivante dalla comunanza di vita e per la convivenza di tipo relazionale affettivo particolarmente intensa da porsi reciprocamente come familiari di fatto.