Phishing e prelievi fraudolenti: come difendersi

Cos’è il Phishing?
Almeno una volta nella vita a chiunque di voi sarà capitato di ricevere email o SMS con cui la banca, vi invitava ad entrare nell’area riservata del vostro internet banking o della carta di credito perché magari era necessario aggiornare la password o ricevere comunicazioni importanti.
La maggioranza delle volte magari non gli avete dato peso o perché non eravate clienti di quella specifica Banca oppure perché eravate ben consapevoli che si trattava di un tentativo di truffa.
Ma su molteplici tentativi….qualcuno ci casca.
Un po’ come fa il pescatore con il suo amo e la sua esca, la lancia nel mare….qualche pesce abbocca sempre, da qui il termine “phishing”.
Oggigiorno le tecniche sono sempre più subdole e anche i più attenti possono abboccare all’amo.
Spesso il messaggio proviene proprio dall’utenza telefonica con cui il Vostro Istituto bancario usualmente vi manda comunicazioni o gli OTP per la conferma delle operazioni on line, riuscendo così a carpire la buona fede del malcapitato.
Cosa fare quindi se si è vittima di phishing?
Innanzi tutto, se avete delle carte ricaricabili (Postepay o simili) è buona regola non tenere troppi soldi all’interno delle stesse, così da poter limitare i danni.
Ma se proprio qualcuno riuscisse ad entrare sul vostro conto on line, la prima cosa da fare, è certamente quella di avvisare il vostro Istituto bancario, così da bloccare l’operatività del conto ed evitare ulteriori addebiti.
Dopo di che, prima di denunciare i fatti alle Autorità, contattate un avvocato, il quale vi spiegherà come formulare la denuncia alla Polizia Postale e/o ai Carabinieri.
Dopo aver sporto denuncia, potrete fare richiesta di rimborso delle somme prelevate fraudolentemente dal vostro conto corrente/carta ricaricabile, perché si….la Banca è responsabile per i prelievi fraudolenti che vengono effettuati sui vostri conti.
Va infatti evidenziato che spetta all’Istituto di credito dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio, secondo un criterio di diligenza di natura tecnica che tenga conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assuma a parametro la figura “dell’accorto banchiere” (Cfr. Tribunale di Novara, Sentenza n. 401/2021).
Trattandosi infatti di responsabilità di natura contrattuale, incombe sull’Istituto di credito l’onere di provare la legittimità delle transazioni annotate in conto e contestate dal cliente (Cfr. Tribunale di Catania, Sentenza n. 3295/2018), principio ribadito anche dal Tribunale Palermo – Terza civile che con sentenza n. 81 del 12.01.2010.
In poche parole, spetterà alla banca provare che sia stato il cliente poco diligente ad aver fornito le credenziali di accesso al proprio internet banking a terzi.
Per questo motivo è essenziale rivolgersi ad un avvocato, ancor prima di formulare la denuncia alla Polizia Postale.
Lo Studio Legale Di Grazia, ha ottenuto svariate sentenze favorevoli, con cui è riuscito a far recuperare le somme prelevate in maniera fraudolenta a causa di episodi di “phishing”, quindi per qualsiasi necessità o magari ulteriori informazioni contattate lo studio cosi da poter valutare la migliore strategia.

Legge Pinto: Indennizzo da eccessiva durata del processo

Lo sapevi che esiste una Legge che ti riconosce un risarcimento nel caso in cui un processo in cui eri parte in causa è durato eccessivamente?

Si tratta della Legge Pinto, che prevede e disciplina il diritto del cittadino ad ottenere il “giusto” risarcimento in ipotesi di irragionevole durata del processo.

L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, stabilisce, tra l’altro, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole.

La Corte europea sui Diritti dell’Uomo si è ripetutamente pronunciata nei confronti dell’Italia sul rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo.

Il Governo italiano, per porre rimedio al problema dell’eccessiva durata del processo, oltre ad introdurre riforme volte ad accelerare i tempi processuali, ha previsto con la legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) un ricorso nazionale per l’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e per la quantificazione del relativo indennizzo, con la finalità di deflazionare il contenzioso innanzi alla Corte di Strasburgo.

Il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato, se il processo non eccede la durata di:
* tre anni in primo grado
* due anni in secondo grado
* un anno nel giudizio di legittimità
* se il procedimento di esecuzione forzata (pignoramenti immobiliari) si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale (Fallimento) si è conclusa in sei anni, in quest’ultima ipotesi ha diritto al risarcimento sia il fallito che i creditori insinuati al passivo fallimentare e che magari non sono riusciti ad ottenere nulla dalla procedura fallimentare.

La Legge prevede un risarcimento minimo di € 400,00 fino ad un massimo di € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi che eccede il termine di ragionevole di durata del processo secondo i criteri sopra indicati, quindi ad esempio, se un processo conclusosi in un solo grado di giudizio è durato 7 anni, la parte avrà diritto ad un indennizzo minimo di € 400,00 per i quattro anni eccedenti la ragionevole durata del processo di primo grado, quindi € 400,00 X 4 così per complessivi € 1.600,00, fino ad € 3.200,00 in caso di applicazione dei massimi previsti per legge.

l ricorso va presentato entro 6 mesi da quando la Sentenza che ha definito il giudizio è diventata definitiva ed ovviamente è necessaria l’assistenza di un avvocato, la cui parcella verrà liquidata dalla Corte d’Appello che deciderà sul Ricorso.

Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento e per valutare caso per caso la fattibilità della procedura per accedere ai risarcimenti per irragionevole durata dei processi.

Incidente stradale grave: quale risarcimento per i familiari?

In caso di grave incidente stradale, quindi con lesioni rientranti nei c.d. “macropermanenti”, il diritto al risarcimento del danno può essere esteso anche ai più stretti familiari del diretto interessato.

La Corte di Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti del soggetto che, pur sopravvissuto a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sè più vicine.

In particolare, si deve valutare la posizione del danneggiato all’interno del nucleo familiare e quali riflessi negativi ha portato l’evento dannoso. In una recente pronuncia del Tribunale di Lecce, la Sentenza n. 498/2021, il diretto danneggiato era marito e padre di tre figli ed a seguito di un errore medico, aveva subito una invalidità permanente pari al 80% con perdita di autonomia e compromissione anche della sfera sessuale ed era palese l’esistenza di un “riflesso immediato sulla vita del coniuge, sulle abitudini di questa, sulla possibilità di relazionarsi al marito e sulla soddisfazione connessa alla sfera sessuale. La moglie, infatti, ha dovuto confrontarsi con un uomo privo della mobilità degli arti inferiori, bisognoso di cure costanti, cateterizzato, ormai impossibilitato a fornire qualsiasi forma di apporto materiale alla famiglia e alla moglie”.

Non solo, la tipologia di lesioni riportate dal danneggiato, si riflettevano certamente anche nell’intero contesto familiare e nel rapporto con i figli.

Ovviamente sarà importante provare e documentare in corso di giudizio, quali fossero le abitudini familiare (ad esempio provare che la famiglia era solita dedicarsi ai viaggi o a fare attività sportiva insieme) e che le stesse siano state stravolte dopo l’evento dannoso che ha coinvolto uno dei componenti familiari. così da assolvere all’onere probatorio che comunque ricade sempre in capo a chi lamenta il pregiudizio.

Come sempre, è bene farsi assistere in giudizio da un professionista attento e preparato, atteso che spesso l’esito finale delle trattative stragiudiziali o della stessa Sentenza dipende da come viene preparata la strategia processuale.

Prescrizione Buoni Postali e violazione del dovere di informazione

Il Giudice di Pace di Catania con la recente Sentenza n. 1224 del 12.07.2021 ha condannato Poste Italiane S.p.a. a liquidare un Buono Postale per il quale era decorso il termine decennale di prescrizione.

I Buoni Postali sono ancora oggetto di controversie, stavolta la questione riguarda tutti quei risparmiatori che, a causa della assenza di adeguata informazione sulla durata effettiva dei Buoni Postali sottoscritti, si sono visti negare il rimborso, essendo ormai decorso il termine decennale entro il quale i titoli vanno rimborsati.

Il Giudice di Pace, ha precisato come il D.M. del 19.12.2000 imponeva a Poste Italiane, al momento della emissione del Buono Postale, di consegnare il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento ed inoltre l’art. 6, primo comma del medesimo Decreto Ministeriale, prevedeva che Poste esponesse nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate ai Buoni Postali in vigore all’epoca.

Partendo da questo presupposto, Poste Italiane S.p.a., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Poste, non ha fornito prova del fatto che al sottoscrittore del Buono Postale, fossero state fornite tutte le informazioni contenute sui predetti Fogli Informativi che avrebbero regolato tempi, modalità di rimborso, oltre che appunto il termine prescrizionale.

Il Giudice di Pace dunque ha ritenuto che Poste Italiane avesse gravemente violato il dovere di informazione dovuto nei confronti del sottoscrittore, che dunque non è stato messo nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso.

Poste è stata così condannata a rimborsare in favore del risparmiatore sorte capitale ed interessi maturati.

Buoni Postali Fruttiferi: per l’ultimo decennio prevalgono i maggiori interessi stampati sul Buono.

TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA DEL 09.06.2021

I Buoni Postali non smettono di essere al centro dell’attenzione della giurisprudenza e ciò a riprova del fatto che gli stessi sono stati dagli anni ottanta in poi, la più estesa forma di investimento degli italiani.

Nella fattispecie seguita con successo dal nostro studio, la questione riguardava gli interessi applicabili nel periodo che andava dal ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità del Buono Postale.

A fronte del riconoscimento da parte di Poste solo di un interesse semplice, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 09.06.2021 ha ritenuto prevalenti i maggiori interessi previsti dalla Tabella stampata a tergo del Buono cartaceo, atteso che il timbro successivamente apposto dall’Ufficio postale regolava e dunque modificava, solo gli interessi che andavano dal primo al ventesimo anno, riconoscendo quindi in favore dei risparmiatori oltre € 110.000,00 in più rispetto alla liquidazione iniziale operata da Poste Italiane.

Poste Italiane successivamente alla emissione del provvedimento da parte del Tribunale di Roma ha adempiuto all’Ordinanza e non ha proposto appello.

Mutui indicizzati al tasso svizzero: Nullità parziale del contratto

Con Provvedimento del 26.04.2021 l’Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Palermo ha dichiarato la vessatorietà della clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata di un mutuo, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevate il giorno del rimborso.

Il Collegio di Palermo, uniformandosi sia all’orientamento consolidato dell’ABF che ai principi espressi in tema di trasparenza dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte di Cassazione, ha affermato la nullità della clausola di indicizzazione al franco svizzero, ritenendo al riguardo come la stessa non esponga in modo chiaro e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, sancendo quindi l’inapplicabilità del meccanismo di duplice conversione e prevedendo, di conseguenza che il cliente debba essere tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite.

Su questo orientamento, espresso ormai in modo univoco dall’Arbitro Bancario Finanziario, si stanno moltiplicando anche le Sentenza favorevoli da parte dei Tribunali italiani, con ottime possibilità per i risparmiatori di ottenere il rimborso di parte di quanto hanno pagato per l’estinzione anticipata del mutuo.

Chi risarcisce i danni causati dai cani randagi?

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 23633 del 24.09.2019

Non è insolito imbattersi in branchi di cani randagi e spesso questi possono essere fonte di pericolo per pedoni, runner ed automobilisti.

Ma chi risarcisce i danni causati dai cani randagi? Siano essi danni derivanti da una loro eventuale aggressione che indiretti come quelli causati a causa della loro improvvisa presenza sulla carreggiata.

Alla domanda ha risposto la Suprema Corte di Cassazione, che ha ripartito tale responsabilità all’Azienda Sanitaria Provinciale che ha ex lege l’obbligo di catturare i cani randagi e l’ente comunale che ha invece l’onere di custodire i cani catturati.

Il ragionamento con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto di ribadire il concetto di “corresponsabilità” tra i due enti sopra citati, muove dalla Legge n. 281/1991, la legge quadro sugli animali da affezione, che demanda alle rispettive regioni il compito di disciplinare la materia.

La normativa vigente nella stragrande delle regioni italiane sancisce che la responsabilità nella tutela degli animali di affezione e nella prevenzione del randagismo spetta nei rispettivi ambiti di competenza alla Regione, ai Comuni e alle ASL. Secondo la Corte di Cassazione già questo “richiamo” di responsabilità fa risultare come evidente che i compiti di prevenzione e controllo dei cani vaganti “spettano (pure) ai Comuni, tenuti anch’essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge (Regione, ASL e associazioni di volontariato animaliste, n.d.r.) ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza“.

In altri termini la responsabilità dei comuni va proprio ricondotta alla loro funzione istituzionale di “prevenzione del randagismo” e non può essere scontata dalla considerazione che la funzione pubblica di accalappiamento, e dunque la concreta eliminazione dalla strada del cane randagio, spetti per legge ad altri enti pubblici diversi dai Comuni (le ASL).

In realtà, già il fatto della presenza di cani randagi su un territorio comunale – a maggior ragione di un cane mordace che aggredisce un cittadino e mette, perciò in pericolo la pubblica incolumità delle persone – è segnale della responsabilità del Comune che non ha adottato quei comportamenti necessari per “prevenire il randagismo” di quei cani, venendo così meno ai suoi obblighi.

D’altronde anche la più recente giurisprudenza di merito ha ribadito la competenza in capo ai Comuni e/o alle Aziende Ospedaliere, ovvero in capo ai soggetti che hanno la responsabilità di cattura e custodia degli animali randagi (Cfr. Tribunale di Latina, Sentenza n. 2015/2018 del 20.08.2018; Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1776/2018 del 27.10.2018, Tribunale di Catania, Sentenza n. 3083/2017) .
In caso di aggressione dunque sarà necessario recarsi prontamente presso il più vicino Presidio Ospedaliero, al fine di far refertare le lesioni patite e possibilmente allertare le Autorità competente (Vigili Urbani) affinché gli stessi possano accertare la presenza dei cani randagi.

Furto del bancomat e prelievi fraudolenti: la banca deve risarcire

La banca deve risarcire il correntista per i prelievi abusivi fatti da terzi con il bancomat, anche prima del blocco. E l’utente, salvo in caso di dolo, risponde solo per 150 euro. Alla banca spetta anche l’onere di provare che il prelievo non è opera di terzi. Questi in breve i principi di diritto espressi recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia.

Nelle operazioni fatte con strumenti elettronici il rischio del prelievo indebito, prevedibile ed evitabile con appropriate misure, rientra nell’attività professionale del prestatore. Una conclusione ragionevole in linea anche con lo stesso interesse degli istituti di credito e delle poste teso a ottenere la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema.

In particolare, si è ritenuto che, alla luce di un consolidato ed autorevole orientamento giurisprudenziale in materia, “nel caso di uso illegittimo di una tessera bancomat, la società di servizi che eccepisca la colpa concorrente del titolare per difettosa custodia del codice personale, ha l’onere di provare concretamente tale negligenza, la quale non può ritenersi “in re ipsa” per il solo fatto che una tessera bancomat, dopo il furto, sia stata utilizzata per prelevare facendo uso del pin”.
È del resto possibile ricavare illecitamente il pin necessario per effettuare prelievi dal contro corrente altrui anche mediante appositi strumenti informatici.
Per di più, in assenza di un quadro probatorio che porti ad escludere l’impossibilità di ottenere il pin a mezzo di strumenti fraudolenti, si deve concludere che il cliente si sia comportato correttamente e che il pin sia stato carpito dal sistema da parte di colui che ha sottratto la tessera, senza che la banca abbia apprestato gli adeguati sistemi per impedirlo (Trib. Padova Sez. II, Sent. 22.03.2017).
La Suprema Corte, ha dunque statuito che è “del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento,[…]la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (Cass. Civ. Sez. I, sent. 03.02.2017 n. 2950).

La banca è dunque tenuta a fornire la prova che l’operazione contestata è riconducibile direttamente al cliente. Questo sia prima che dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 11/2010, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria 2007/64/Ce, sui servizi di pagamento nel mercato interno. La «colpa» della banca poi, proprio in virtù della natura contrattuale del rapporto, va esclusa solo in caso di colpa grave o dolo dell’utente che scatta anche quando non vengono a lungo controllati gli estratti conto.

Fiudeiussioni nulle: debitore liberato!

Sono numerose le pronunce dei Tribunali italiani che, in ossequio all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, stanno dichiarando la nullità delle fideiussioni bancarie stipulate uniformemente allo schema contrattuale redatto dall’ABI, liberando di fatto numerosi cittadini che nel tempo hanno stipulato delle fideiussioni (garanzie).

Tutto ebbe inizio con il provvedimento n. 55/2005, con cui la Banca d’Italia censurò lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall’A.B.I. nel 2003 che attribuiva indebiti vantaggi alle singole banche e sfavoriva il cliente che, di contro, doveva sottostare a pattuizioni vessatorie, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale, in violazione dell’art. 2 comma 3 L. 287/1990.

Di recente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decisione del 13 ottobre n. 2357, ha ribadito il principio già affermato già da Cass. 29810/2017, per cui le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.

Al fine di ottenere la declaratoria di nullità però è necessaria una buona strategia difensiva, avendo, il debitore, l’onere di dimostrare in giudizio, che la fideiussione sottoscritta contenga quella clausole che sono ritenute in contrasto con l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90.

Sarà dunque fondamentale impostare fin dall’inizio una strategia volta a dimostrare che il contratto firmato dal fideiussore sia uguale a quello utilizzato dagli altri Istituti di credito e redatto sulla falsariga di quello fornito dall’ABI, contenente le clausole contestate dalla Banca d’Italia.

In caso di esito positivo dunque il risultato sarà quello della declaratoria di nullità con conseguente liberazione dal debito del garante.