Lo sapevi che esiste una Legge che ti riconosce un risarcimento nel caso in cui un processo in cui eri parte in causa è durato eccessivamente?
Si tratta della Legge Pinto, che prevede e disciplina il diritto del cittadino ad ottenere il “giusto” risarcimento in ipotesi di irragionevole durata del processo.
L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, stabilisce, tra l’altro, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole.
La Corte europea sui Diritti dell’Uomo si è ripetutamente pronunciata nei confronti dell’Italia sul rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo.
Il Governo italiano, per porre rimedio al problema dell’eccessiva durata del processo, oltre ad introdurre riforme volte ad accelerare i tempi processuali, ha previsto con la legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) un ricorso nazionale per l’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e per la quantificazione del relativo indennizzo, con la finalità di deflazionare il contenzioso innanzi alla Corte di Strasburgo.
Il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato, se il processo non eccede la durata di:
* tre anni in primo grado
* due anni in secondo grado
* un anno nel giudizio di legittimità
* se il procedimento di esecuzione forzata (pignoramenti immobiliari) si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale (Fallimento) si è conclusa in sei anni, in quest’ultima ipotesi ha diritto al risarcimento sia il fallito che i creditori insinuati al passivo fallimentare e che magari non sono riusciti ad ottenere nulla dalla procedura fallimentare.
La Legge prevede un risarcimento minimo di € 400,00 fino ad un massimo di € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi che eccede il termine di ragionevole di durata del processo secondo i criteri sopra indicati, quindi ad esempio, se un processo conclusosi in un solo grado di giudizio è durato 7 anni, la parte avrà diritto ad un indennizzo minimo di € 400,00 per i quattro anni eccedenti la ragionevole durata del processo di primo grado, quindi € 400,00 X 4 così per complessivi € 1.600,00, fino ad € 3.200,00 in caso di applicazione dei massimi previsti per legge.
l ricorso va presentato entro 6 mesi da quando la Sentenza che ha definito il giudizio è diventata definitiva ed ovviamente è necessaria l’assistenza di un avvocato, la cui parcella verrà liquidata dalla Corte d’Appello che deciderà sul Ricorso.
Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento e per valutare caso per caso la fattibilità della procedura per accedere ai risarcimenti per irragionevole durata dei processi.

