Prescrizione Buoni Postali e violazione del dovere di informazione

Il Giudice di Pace di Catania con la recente Sentenza n. 1224 del 12.07.2021 ha condannato Poste Italiane S.p.a. a liquidare un Buono Postale per il quale era decorso il termine decennale di prescrizione.

I Buoni Postali sono ancora oggetto di controversie, stavolta la questione riguarda tutti quei risparmiatori che, a causa della assenza di adeguata informazione sulla durata effettiva dei Buoni Postali sottoscritti, si sono visti negare il rimborso, essendo ormai decorso il termine decennale entro il quale i titoli vanno rimborsati.

Il Giudice di Pace, ha precisato come il D.M. del 19.12.2000 imponeva a Poste Italiane, al momento della emissione del Buono Postale, di consegnare il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento ed inoltre l’art. 6, primo comma del medesimo Decreto Ministeriale, prevedeva che Poste esponesse nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate ai Buoni Postali in vigore all’epoca.

Partendo da questo presupposto, Poste Italiane S.p.a., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Poste, non ha fornito prova del fatto che al sottoscrittore del Buono Postale, fossero state fornite tutte le informazioni contenute sui predetti Fogli Informativi che avrebbero regolato tempi, modalità di rimborso, oltre che appunto il termine prescrizionale.

Il Giudice di Pace dunque ha ritenuto che Poste Italiane avesse gravemente violato il dovere di informazione dovuto nei confronti del sottoscrittore, che dunque non è stato messo nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso.

Poste è stata così condannata a rimborsare in favore del risparmiatore sorte capitale ed interessi maturati.

Buoni Postali Fruttiferi: per l’ultimo decennio prevalgono i maggiori interessi stampati sul Buono.

TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA DEL 09.06.2021

I Buoni Postali non smettono di essere al centro dell’attenzione della giurisprudenza e ciò a riprova del fatto che gli stessi sono stati dagli anni ottanta in poi, la più estesa forma di investimento degli italiani.

Nella fattispecie seguita con successo dal nostro studio, la questione riguardava gli interessi applicabili nel periodo che andava dal ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità del Buono Postale.

A fronte del riconoscimento da parte di Poste solo di un interesse semplice, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 09.06.2021 ha ritenuto prevalenti i maggiori interessi previsti dalla Tabella stampata a tergo del Buono cartaceo, atteso che il timbro successivamente apposto dall’Ufficio postale regolava e dunque modificava, solo gli interessi che andavano dal primo al ventesimo anno, riconoscendo quindi in favore dei risparmiatori oltre € 110.000,00 in più rispetto alla liquidazione iniziale operata da Poste Italiane.

Poste Italiane successivamente alla emissione del provvedimento da parte del Tribunale di Roma ha adempiuto all’Ordinanza e non ha proposto appello.

L’ Arbitro Bancario Finanziario si pronuncia sulla prescrizione del Buoni Postali in favore dei risparmiatori

ABF COLLEGIO DI PALERMO – DECISIONE DEL 17.12.2020

Nuova pronuncia dell’ABF in favore dei risparmiatori in materia di Buoni Postali Fruttiferi. La questione è dibattuta da tempo ed in particolare vuole che Poste Italiane si rifiuti di liquidare i Buoni Postali che, secondo la sua personalissima interpretazione, sarebbero ormai prescritti, in quanto lega la decorrenza del termine decennale di prescrizione alla scadenza del Buono Postale che a suo dire coinciderebbe con la data di emissione dello stesso.

In realtà sono numerose le pronunce sia di ABF che in giurisprudenza, che interpretano diversamente la disciplina della prescrizione in materia di Buoni Postali Fruttiferi.

Anche questa recente pronuncia da torto a Poste Italiane, sancendo che la data di scadenza va individuata nell’ultimo giorno solare (31 dicembre) del settimo anno successivo a quello di emissione , ordinando così a Poste Italiane la liquidazione dei Buoni Postali dei risparmiatori che si sono rivolti all’Avv. Di Grazia per quasi € 15.000,00.

Poste Italiane, contrariamente al recente orientamento che la vede inadempiente alla decisione dell’ABF ha deciso di adempiere spontaneamente.

Buoni Postali Fruttiferi: Prescrizione più lunga

Il Giudice di Pace di Belpasso ha emesso due sentenze gemelle, la n. 40/2020 e la n. 41/2020 con le quali ha condannato Poste Italiane al pagamento di due Buoni Postali presuntivamente prescritti.

I titolari del Buono Postale si erano infatti visti negare la liquidazione dei due BPF, in quanto Poste Italiane, interpretando erroneamente il termine di decorrenza del Buono Postale, aveva ritenuto ormai prescritto il diritto alla liquidazione dei titoli.
Il Giudice di contro ha ribadito l’orientamento già espresso dall’Arbitro Bancario Finanziario in merito alla data di decorrenza del termine decennale di prescrizione, spostandolo al 31 dicembre dell’ultimo anno di fruttuosità del Buono e non in coincidenza alla data di emissione, così come ritenute erroneamente da Poste Italiane.
Questa pronuncia segna un nuovo successo per lo studio legale Di Grazia ed un importante passaggio per la tutela dei risparmiatori che spesso si sono visti negare la liquidazione dei Buoni Postali per intervenuta prescrizione.