Con Provvedimento del 26.04.2021 l’Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Palermo ha dichiarato la vessatorietà della clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata di un mutuo, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevate il giorno del rimborso.
Il Collegio di Palermo, uniformandosi sia all’orientamento consolidato dell’ABF che ai principi espressi in tema di trasparenza dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte di Cassazione, ha affermato la nullità della clausola di indicizzazione al franco svizzero, ritenendo al riguardo come la stessa non esponga in modo chiaro e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, sancendo quindi l’inapplicabilità del meccanismo di duplice conversione e prevedendo, di conseguenza che il cliente debba essere tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite.
Su questo orientamento, espresso ormai in modo univoco dall’Arbitro Bancario Finanziario, si stanno moltiplicando anche le Sentenza favorevoli da parte dei Tribunali italiani, con ottime possibilità per i risparmiatori di ottenere il rimborso di parte di quanto hanno pagato per l’estinzione anticipata del mutuo.
