Risarcimento danni da incidente stradale: I diritti dei congiunti

La gestione della procedura volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale è spesso costellata da difficoltà che comportano nella stragrande maggioranza dei casi, la liquidazione di somme inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute.

Ciò capita soprattutto in ipotesi di sinistri gravi con lesioni di una certa rilevanza, se non addirittura mortali.

Detto ciò, va precisato che lesioni di tale importanza spesso comportando svariate voci di danno che non possono essere liquidate in maniera semplicistica tramite la semplice applicazione matematica delle Tabelle del danno biologico.

Infatti, le lesioni di tale rilevanza, comportano varie sfaccettature che non limitano solo al danno biologico ed al danno morale e/o esistenziale, patito dal danneggiato.

Va in tal senso premesso che gran parte delle difficoltà nell’ottenere un giusto risarcimento parte dalle c.d. “Sentenze di San Martino” del 2008, con cui la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale: “…non emergono, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, distinti sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati per legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale” (Cfr. Cass. Civ. Sent. n. 26972, 26973, 26974 26975 dell’11/11/2008).

Tali pronunce sono state spesso “cavalcate” dalle Compagnie Assicuratrici per non liquidare quanto effettivamente dovuto e far ricadere dunque le varie voci di danni come il danno estetico, morale, esistenziale e di relazione in un unico calderone, eliminando di fatto tali risarcimenti.

I fatti in realtà sono ben diversi.

Le superiori pronunce infatti devono essere lette in maniera differente, ovvero che non è più possibile duplicare le voci risarcitorie, ma è certamente possibile, laddove ben argomentato e provato, la liquidazione delle singole componenti risarcitorie seppur nell’unico contesto del danno biologico.

Il danno morale dunque dovrà essere adeguatamente provato, anche tramite presunzioni!

Ciò che però rileva in questa sede, è il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai diretti congiunti del danneggiato.

I genitori, fratelli e/o sorelle di un soggetto che ha patito lesioni gravi a seguito di un incidente stradale, hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno per le sofferenze patite?

La risposta è si!

Orbene, nonostante impropriamente si parli di “danno riflesso e/o indiretto”, il danno patito dai diretti congiunti è un danno diretto ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo». Infatti, la lesione è un fatto plurioffensivo, che produce vittime diverse, ma parimenti dirette.

Gli stretti congiunti di una vittima di un incidente stradale possono subire: sia un danno morale, consistente nella sofferenza d’animo che un danno biologico, ad esempio una malattia scaturente dall’evento lesivo che ha coinvolto il congiunto.
Affinché vi sia il riconoscimento di tali voci di danno, non necessariamente vi deve essere stato uno sconvolgimento delle abitudini di vita.

I suddetti pregiudizi possono essere provati anche tramite semplici presunzioni, infatti, «non v’è motivo di ritenere questi pregiudizi [siano] soggetti ad una prova più rigorosa degli altri».

Tra le presunzioni ammissibili rileva il rapporto di stretta parentela tra la vittima cosiddetta primaria e quelle secondarie, la Corte di Cassazione infatti ha evidenziato che il danno invocato dai diretti congiunti (genitori, fratelli e/o sorelle) è iure proprio e quindi diretto e ne consegue che non si può richiedere a questi soggetti una prova più rigorosa del danno, bastando quella presuntiva, tra le quali assume rilievo – appunto – il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per cosi dire, e i suoi congiunti.

Il rapporto di stretta parentela esistente fa dunque presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo.

Ma lo stretto rapporto di parentela non è preclusivo del risarcimento, infatti anche situazioni di convivenza di fatto possono legittimare la richiesta risarcitoria, così come pronunciato dalla Corte di Cassazione nel 2008, laddove ha ritenuto che il risarcimento del danno non patrimoniale spetta anche al convivente estraneo avente con il deceduto un rapporto affettivo forte e stabile, con comunanza di vita particolarmente intensa.

Con ciò ovviamente la Cassazione non ammette al risarcimento qualunque soggetto convivente con la vittima, ma intende tutelare i conviventi estranei al rapporto familiare, ma legati da stretto, forte e stabile rapporto affettivo derivante dalla comunanza di vita e per la convivenza di tipo relazionale affettivo particolarmente intensa da porsi reciprocamente come familiari di fatto.