TRIBUNALE DI RAGUSA, Ordinanza del 26.01.2018
Il Tribunale di Ragusa, con Ordinanza del 26.01.2018, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione al Crif del nominativo del debitore, poiché l’Istituto di credito non lo aveva preventivamente avvisato con comunicazione scritta e non gli aveva così consentito di regolarizzare la propria posizione.
L’obbligo di tale adempimento da parte dell’intermediario rinviene dalle previsioni di cui all’art. 125 comma 3 TUB (con particolare riferimento al consumatore) e di cui all’art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati interna di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004).
L’informativa deve essere intesa come preventiva ed è finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione.
Il Tribunale, valutata l’urgenza,derivante dalla probabile difficoltà che il soggetto avrebbe incontrato per poter accedere al credito a causa della segnalazione del proprio nominativo quale “cattivo pagatore” ha ordinato alla Banca l’immediata cancellazione del nominativo del debitore, condannando altresì l’Istituto di credito alla refusione delle spese legali.
