Fiudeiussioni nulle: debitore liberato!

Sono numerose le pronunce dei Tribunali italiani che, in ossequio all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, stanno dichiarando la nullità delle fideiussioni bancarie stipulate uniformemente allo schema contrattuale redatto dall’ABI, liberando di fatto numerosi cittadini che nel tempo hanno stipulato delle fideiussioni (garanzie).

Tutto ebbe inizio con il provvedimento n. 55/2005, con cui la Banca d’Italia censurò lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall’A.B.I. nel 2003 che attribuiva indebiti vantaggi alle singole banche e sfavoriva il cliente che, di contro, doveva sottostare a pattuizioni vessatorie, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale, in violazione dell’art. 2 comma 3 L. 287/1990.

Di recente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decisione del 13 ottobre n. 2357, ha ribadito il principio già affermato già da Cass. 29810/2017, per cui le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.

Al fine di ottenere la declaratoria di nullità però è necessaria una buona strategia difensiva, avendo, il debitore, l’onere di dimostrare in giudizio, che la fideiussione sottoscritta contenga quella clausole che sono ritenute in contrasto con l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90.

Sarà dunque fondamentale impostare fin dall’inizio una strategia volta a dimostrare che il contratto firmato dal fideiussore sia uguale a quello utilizzato dagli altri Istituti di credito e redatto sulla falsariga di quello fornito dall’ABI, contenente le clausole contestate dalla Banca d’Italia.

In caso di esito positivo dunque il risultato sarà quello della declaratoria di nullità con conseguente liberazione dal debito del garante.