Prescrizione Buoni Postali e violazione del dovere di informazione

Il Giudice di Pace di Catania con la recente Sentenza n. 1224 del 12.07.2021 ha condannato Poste Italiane S.p.a. a liquidare un Buono Postale per il quale era decorso il termine decennale di prescrizione.

I Buoni Postali sono ancora oggetto di controversie, stavolta la questione riguarda tutti quei risparmiatori che, a causa della assenza di adeguata informazione sulla durata effettiva dei Buoni Postali sottoscritti, si sono visti negare il rimborso, essendo ormai decorso il termine decennale entro il quale i titoli vanno rimborsati.

Il Giudice di Pace, ha precisato come il D.M. del 19.12.2000 imponeva a Poste Italiane, al momento della emissione del Buono Postale, di consegnare il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento ed inoltre l’art. 6, primo comma del medesimo Decreto Ministeriale, prevedeva che Poste esponesse nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate ai Buoni Postali in vigore all’epoca.

Partendo da questo presupposto, Poste Italiane S.p.a., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Poste, non ha fornito prova del fatto che al sottoscrittore del Buono Postale, fossero state fornite tutte le informazioni contenute sui predetti Fogli Informativi che avrebbero regolato tempi, modalità di rimborso, oltre che appunto il termine prescrizionale.

Il Giudice di Pace dunque ha ritenuto che Poste Italiane avesse gravemente violato il dovere di informazione dovuto nei confronti del sottoscrittore, che dunque non è stato messo nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso.

Poste è stata così condannata a rimborsare in favore del risparmiatore sorte capitale ed interessi maturati.