Incidente stradale grave: quale risarcimento per i familiari?

In caso di grave incidente stradale, quindi con lesioni rientranti nei c.d. “macropermanenti”, il diritto al risarcimento del danno può essere esteso anche ai più stretti familiari del diretto interessato.

La Corte di Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti del soggetto che, pur sopravvissuto a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sè più vicine.

In particolare, si deve valutare la posizione del danneggiato all’interno del nucleo familiare e quali riflessi negativi ha portato l’evento dannoso. In una recente pronuncia del Tribunale di Lecce, la Sentenza n. 498/2021, il diretto danneggiato era marito e padre di tre figli ed a seguito di un errore medico, aveva subito una invalidità permanente pari al 80% con perdita di autonomia e compromissione anche della sfera sessuale ed era palese l’esistenza di un “riflesso immediato sulla vita del coniuge, sulle abitudini di questa, sulla possibilità di relazionarsi al marito e sulla soddisfazione connessa alla sfera sessuale. La moglie, infatti, ha dovuto confrontarsi con un uomo privo della mobilità degli arti inferiori, bisognoso di cure costanti, cateterizzato, ormai impossibilitato a fornire qualsiasi forma di apporto materiale alla famiglia e alla moglie”.

Non solo, la tipologia di lesioni riportate dal danneggiato, si riflettevano certamente anche nell’intero contesto familiare e nel rapporto con i figli.

Ovviamente sarà importante provare e documentare in corso di giudizio, quali fossero le abitudini familiare (ad esempio provare che la famiglia era solita dedicarsi ai viaggi o a fare attività sportiva insieme) e che le stesse siano state stravolte dopo l’evento dannoso che ha coinvolto uno dei componenti familiari. così da assolvere all’onere probatorio che comunque ricade sempre in capo a chi lamenta il pregiudizio.

Come sempre, è bene farsi assistere in giudizio da un professionista attento e preparato, atteso che spesso l’esito finale delle trattative stragiudiziali o della stessa Sentenza dipende da come viene preparata la strategia processuale.

Chi risarcisce i danni causati dai cani randagi?

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 23633 del 24.09.2019

Non è insolito imbattersi in branchi di cani randagi e spesso questi possono essere fonte di pericolo per pedoni, runner ed automobilisti.

Ma chi risarcisce i danni causati dai cani randagi? Siano essi danni derivanti da una loro eventuale aggressione che indiretti come quelli causati a causa della loro improvvisa presenza sulla carreggiata.

Alla domanda ha risposto la Suprema Corte di Cassazione, che ha ripartito tale responsabilità all’Azienda Sanitaria Provinciale che ha ex lege l’obbligo di catturare i cani randagi e l’ente comunale che ha invece l’onere di custodire i cani catturati.

Il ragionamento con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto di ribadire il concetto di “corresponsabilità” tra i due enti sopra citati, muove dalla Legge n. 281/1991, la legge quadro sugli animali da affezione, che demanda alle rispettive regioni il compito di disciplinare la materia.

La normativa vigente nella stragrande delle regioni italiane sancisce che la responsabilità nella tutela degli animali di affezione e nella prevenzione del randagismo spetta nei rispettivi ambiti di competenza alla Regione, ai Comuni e alle ASL. Secondo la Corte di Cassazione già questo “richiamo” di responsabilità fa risultare come evidente che i compiti di prevenzione e controllo dei cani vaganti “spettano (pure) ai Comuni, tenuti anch’essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge (Regione, ASL e associazioni di volontariato animaliste, n.d.r.) ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza“.

In altri termini la responsabilità dei comuni va proprio ricondotta alla loro funzione istituzionale di “prevenzione del randagismo” e non può essere scontata dalla considerazione che la funzione pubblica di accalappiamento, e dunque la concreta eliminazione dalla strada del cane randagio, spetti per legge ad altri enti pubblici diversi dai Comuni (le ASL).

In realtà, già il fatto della presenza di cani randagi su un territorio comunale – a maggior ragione di un cane mordace che aggredisce un cittadino e mette, perciò in pericolo la pubblica incolumità delle persone – è segnale della responsabilità del Comune che non ha adottato quei comportamenti necessari per “prevenire il randagismo” di quei cani, venendo così meno ai suoi obblighi.

D’altronde anche la più recente giurisprudenza di merito ha ribadito la competenza in capo ai Comuni e/o alle Aziende Ospedaliere, ovvero in capo ai soggetti che hanno la responsabilità di cattura e custodia degli animali randagi (Cfr. Tribunale di Latina, Sentenza n. 2015/2018 del 20.08.2018; Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1776/2018 del 27.10.2018, Tribunale di Catania, Sentenza n. 3083/2017) .
In caso di aggressione dunque sarà necessario recarsi prontamente presso il più vicino Presidio Ospedaliero, al fine di far refertare le lesioni patite e possibilmente allertare le Autorità competente (Vigili Urbani) affinché gli stessi possano accertare la presenza dei cani randagi.