Cassazione Civile, Sentenza n. 653/2021
La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta recentemente in materia di responsabilità per colpa medica nell’ipotesi di omessa corretta informativa alla gestante sulle malformazioni del feto.
In particolare si è ritenuto che il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica.
il medico avrebbe dovuto rappresentare ai genitori, sin da subito, seppure in astratto e senza alcun riferimento al caso concreto, tutti i rischi teoricamente probabili (assai probabili) che l’infezione trasmettendosi al feto avrebbe determinato. Ciò senza necessità di attendere il momento in cui, in concreto, si sarebbero manifestate le prime lesioni fetali.
In tal senso, la Corte ha evidenziato l’infondatezza delle difese del sanitario, il quale aveva eccepito che l’effettiva scoperta delle malformazioni (anche eventuali) era giunta in un momento successivo al termine legale per accedere alla interruzione della gravidanza, atteso che, la normativa in vigore, prevede che tra i «processi patologici» che possono determinare il grave pericolo per la salute della donna e che dunque consentono l’interruzione della gravidanza anche oltre il termine di novanta giorni, la norma considera anche «quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro», ove comunque emerga l’idoneità della stessa esistenza di un processo patologico potenzialmente nocivo per il nascituro a provocare un grave pregiudizio per la salute della donna (tale da legittimarne il ricorso all’interruzione della gravidanza oltre il novantesimo giorno e fino a quando non sussista possibilità di vita autonoma del feto).
La Cassazione dunque ha espresso il seguente principio di diritto: “nel caso di accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi dell’art. 6, lett. b) della legge n. 194/78, laddove determini nella gestante -che sia stata compiutamente informata dei rischi- un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata” e dunque il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica”.
