Mutui indicizzati al tasso svizzero: Nullità parziale del contratto

Con Provvedimento del 26.04.2021 l’Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Palermo ha dichiarato la vessatorietà della clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata di un mutuo, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevate il giorno del rimborso.

Il Collegio di Palermo, uniformandosi sia all’orientamento consolidato dell’ABF che ai principi espressi in tema di trasparenza dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte di Cassazione, ha affermato la nullità della clausola di indicizzazione al franco svizzero, ritenendo al riguardo come la stessa non esponga in modo chiaro e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, sancendo quindi l’inapplicabilità del meccanismo di duplice conversione e prevedendo, di conseguenza che il cliente debba essere tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite.

Su questo orientamento, espresso ormai in modo univoco dall’Arbitro Bancario Finanziario, si stanno moltiplicando anche le Sentenza favorevoli da parte dei Tribunali italiani, con ottime possibilità per i risparmiatori di ottenere il rimborso di parte di quanto hanno pagato per l’estinzione anticipata del mutuo.

Fiudeiussioni nulle: debitore liberato!

Sono numerose le pronunce dei Tribunali italiani che, in ossequio all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, stanno dichiarando la nullità delle fideiussioni bancarie stipulate uniformemente allo schema contrattuale redatto dall’ABI, liberando di fatto numerosi cittadini che nel tempo hanno stipulato delle fideiussioni (garanzie).

Tutto ebbe inizio con il provvedimento n. 55/2005, con cui la Banca d’Italia censurò lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall’A.B.I. nel 2003 che attribuiva indebiti vantaggi alle singole banche e sfavoriva il cliente che, di contro, doveva sottostare a pattuizioni vessatorie, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale, in violazione dell’art. 2 comma 3 L. 287/1990.

Di recente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decisione del 13 ottobre n. 2357, ha ribadito il principio già affermato già da Cass. 29810/2017, per cui le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.

Al fine di ottenere la declaratoria di nullità però è necessaria una buona strategia difensiva, avendo, il debitore, l’onere di dimostrare in giudizio, che la fideiussione sottoscritta contenga quella clausole che sono ritenute in contrasto con l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90.

Sarà dunque fondamentale impostare fin dall’inizio una strategia volta a dimostrare che il contratto firmato dal fideiussore sia uguale a quello utilizzato dagli altri Istituti di credito e redatto sulla falsariga di quello fornito dall’ABI, contenente le clausole contestate dalla Banca d’Italia.

In caso di esito positivo dunque il risultato sarà quello della declaratoria di nullità con conseguente liberazione dal debito del garante.