Cos’è il Phishing?
Almeno una volta nella vita a chiunque di voi sarà capitato di ricevere email o SMS con cui la banca, vi invitava ad entrare nell’area riservata del vostro internet banking o della carta di credito perché magari era necessario aggiornare la password o ricevere comunicazioni importanti.
La maggioranza delle volte magari non gli avete dato peso o perché non eravate clienti di quella specifica Banca oppure perché eravate ben consapevoli che si trattava di un tentativo di truffa.
Ma su molteplici tentativi….qualcuno ci casca.
Un po’ come fa il pescatore con il suo amo e la sua esca, la lancia nel mare….qualche pesce abbocca sempre, da qui il termine “phishing”.
Oggigiorno le tecniche sono sempre più subdole e anche i più attenti possono abboccare all’amo.
Spesso il messaggio proviene proprio dall’utenza telefonica con cui il Vostro Istituto bancario usualmente vi manda comunicazioni o gli OTP per la conferma delle operazioni on line, riuscendo così a carpire la buona fede del malcapitato.
Cosa fare quindi se si è vittima di phishing?
Innanzi tutto, se avete delle carte ricaricabili (Postepay o simili) è buona regola non tenere troppi soldi all’interno delle stesse, così da poter limitare i danni.
Ma se proprio qualcuno riuscisse ad entrare sul vostro conto on line, la prima cosa da fare, è certamente quella di avvisare il vostro Istituto bancario, così da bloccare l’operatività del conto ed evitare ulteriori addebiti.
Dopo di che, prima di denunciare i fatti alle Autorità, contattate un avvocato, il quale vi spiegherà come formulare la denuncia alla Polizia Postale e/o ai Carabinieri.
Dopo aver sporto denuncia, potrete fare richiesta di rimborso delle somme prelevate fraudolentemente dal vostro conto corrente/carta ricaricabile, perché si….la Banca è responsabile per i prelievi fraudolenti che vengono effettuati sui vostri conti.
Va infatti evidenziato che spetta all’Istituto di credito dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio, secondo un criterio di diligenza di natura tecnica che tenga conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assuma a parametro la figura “dell’accorto banchiere” (Cfr. Tribunale di Novara, Sentenza n. 401/2021).
Trattandosi infatti di responsabilità di natura contrattuale, incombe sull’Istituto di credito l’onere di provare la legittimità delle transazioni annotate in conto e contestate dal cliente (Cfr. Tribunale di Catania, Sentenza n. 3295/2018), principio ribadito anche dal Tribunale Palermo – Terza civile che con sentenza n. 81 del 12.01.2010.
In poche parole, spetterà alla banca provare che sia stato il cliente poco diligente ad aver fornito le credenziali di accesso al proprio internet banking a terzi.
Per questo motivo è essenziale rivolgersi ad un avvocato, ancor prima di formulare la denuncia alla Polizia Postale.
Lo Studio Legale Di Grazia, ha ottenuto svariate sentenze favorevoli, con cui è riuscito a far recuperare le somme prelevate in maniera fraudolenta a causa di episodi di “phishing”, quindi per qualsiasi necessità o magari ulteriori informazioni contattate lo studio cosi da poter valutare la migliore strategia.
Prescrizione Buoni Postali e violazione del dovere di informazione
Il Giudice di Pace di Catania con la recente Sentenza n. 1224 del 12.07.2021 ha condannato Poste Italiane S.p.a. a liquidare un Buono Postale per il quale era decorso il termine decennale di prescrizione.
I Buoni Postali sono ancora oggetto di controversie, stavolta la questione riguarda tutti quei risparmiatori che, a causa della assenza di adeguata informazione sulla durata effettiva dei Buoni Postali sottoscritti, si sono visti negare il rimborso, essendo ormai decorso il termine decennale entro il quale i titoli vanno rimborsati.
Il Giudice di Pace, ha precisato come il D.M. del 19.12.2000 imponeva a Poste Italiane, al momento della emissione del Buono Postale, di consegnare il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento ed inoltre l’art. 6, primo comma del medesimo Decreto Ministeriale, prevedeva che Poste esponesse nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate ai Buoni Postali in vigore all’epoca.
Partendo da questo presupposto, Poste Italiane S.p.a., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Poste, non ha fornito prova del fatto che al sottoscrittore del Buono Postale, fossero state fornite tutte le informazioni contenute sui predetti Fogli Informativi che avrebbero regolato tempi, modalità di rimborso, oltre che appunto il termine prescrizionale.
Il Giudice di Pace dunque ha ritenuto che Poste Italiane avesse gravemente violato il dovere di informazione dovuto nei confronti del sottoscrittore, che dunque non è stato messo nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso.
Poste è stata così condannata a rimborsare in favore del risparmiatore sorte capitale ed interessi maturati.
Buoni Postali Fruttiferi: per l’ultimo decennio prevalgono i maggiori interessi stampati sul Buono.
TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA DEL 09.06.2021
I Buoni Postali non smettono di essere al centro dell’attenzione della giurisprudenza e ciò a riprova del fatto che gli stessi sono stati dagli anni ottanta in poi, la più estesa forma di investimento degli italiani.
Nella fattispecie seguita con successo dal nostro studio, la questione riguardava gli interessi applicabili nel periodo che andava dal ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità del Buono Postale.
A fronte del riconoscimento da parte di Poste solo di un interesse semplice, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 09.06.2021 ha ritenuto prevalenti i maggiori interessi previsti dalla Tabella stampata a tergo del Buono cartaceo, atteso che il timbro successivamente apposto dall’Ufficio postale regolava e dunque modificava, solo gli interessi che andavano dal primo al ventesimo anno, riconoscendo quindi in favore dei risparmiatori oltre € 110.000,00 in più rispetto alla liquidazione iniziale operata da Poste Italiane.
Poste Italiane successivamente alla emissione del provvedimento da parte del Tribunale di Roma ha adempiuto all’Ordinanza e non ha proposto appello.

