Legge Pinto: Indennizzo da eccessiva durata del processo

Lo sapevi che esiste una Legge che ti riconosce un risarcimento nel caso in cui un processo in cui eri parte in causa è durato eccessivamente?

Si tratta della Legge Pinto, che prevede e disciplina il diritto del cittadino ad ottenere il “giusto” risarcimento in ipotesi di irragionevole durata del processo.

L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, stabilisce, tra l’altro, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole.

La Corte europea sui Diritti dell’Uomo si è ripetutamente pronunciata nei confronti dell’Italia sul rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo.

Il Governo italiano, per porre rimedio al problema dell’eccessiva durata del processo, oltre ad introdurre riforme volte ad accelerare i tempi processuali, ha previsto con la legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) un ricorso nazionale per l’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e per la quantificazione del relativo indennizzo, con la finalità di deflazionare il contenzioso innanzi alla Corte di Strasburgo.

Il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato, se il processo non eccede la durata di:
* tre anni in primo grado
* due anni in secondo grado
* un anno nel giudizio di legittimità
* se il procedimento di esecuzione forzata (pignoramenti immobiliari) si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale (Fallimento) si è conclusa in sei anni, in quest’ultima ipotesi ha diritto al risarcimento sia il fallito che i creditori insinuati al passivo fallimentare e che magari non sono riusciti ad ottenere nulla dalla procedura fallimentare.

La Legge prevede un risarcimento minimo di € 400,00 fino ad un massimo di € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi che eccede il termine di ragionevole di durata del processo secondo i criteri sopra indicati, quindi ad esempio, se un processo conclusosi in un solo grado di giudizio è durato 7 anni, la parte avrà diritto ad un indennizzo minimo di € 400,00 per i quattro anni eccedenti la ragionevole durata del processo di primo grado, quindi € 400,00 X 4 così per complessivi € 1.600,00, fino ad € 3.200,00 in caso di applicazione dei massimi previsti per legge.

l ricorso va presentato entro 6 mesi da quando la Sentenza che ha definito il giudizio è diventata definitiva ed ovviamente è necessaria l’assistenza di un avvocato, la cui parcella verrà liquidata dalla Corte d’Appello che deciderà sul Ricorso.

Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento e per valutare caso per caso la fattibilità della procedura per accedere ai risarcimenti per irragionevole durata dei processi.

Incidente stradale grave: quale risarcimento per i familiari?

In caso di grave incidente stradale, quindi con lesioni rientranti nei c.d. “macropermanenti”, il diritto al risarcimento del danno può essere esteso anche ai più stretti familiari del diretto interessato.

La Corte di Cassazione è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti del soggetto che, pur sopravvissuto a seguito di errore medico o di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno talmente grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sè più vicine.

In particolare, si deve valutare la posizione del danneggiato all’interno del nucleo familiare e quali riflessi negativi ha portato l’evento dannoso. In una recente pronuncia del Tribunale di Lecce, la Sentenza n. 498/2021, il diretto danneggiato era marito e padre di tre figli ed a seguito di un errore medico, aveva subito una invalidità permanente pari al 80% con perdita di autonomia e compromissione anche della sfera sessuale ed era palese l’esistenza di un “riflesso immediato sulla vita del coniuge, sulle abitudini di questa, sulla possibilità di relazionarsi al marito e sulla soddisfazione connessa alla sfera sessuale. La moglie, infatti, ha dovuto confrontarsi con un uomo privo della mobilità degli arti inferiori, bisognoso di cure costanti, cateterizzato, ormai impossibilitato a fornire qualsiasi forma di apporto materiale alla famiglia e alla moglie”.

Non solo, la tipologia di lesioni riportate dal danneggiato, si riflettevano certamente anche nell’intero contesto familiare e nel rapporto con i figli.

Ovviamente sarà importante provare e documentare in corso di giudizio, quali fossero le abitudini familiare (ad esempio provare che la famiglia era solita dedicarsi ai viaggi o a fare attività sportiva insieme) e che le stesse siano state stravolte dopo l’evento dannoso che ha coinvolto uno dei componenti familiari. così da assolvere all’onere probatorio che comunque ricade sempre in capo a chi lamenta il pregiudizio.

Come sempre, è bene farsi assistere in giudizio da un professionista attento e preparato, atteso che spesso l’esito finale delle trattative stragiudiziali o della stessa Sentenza dipende da come viene preparata la strategia processuale.

Chi risarcisce i danni causati dai cani randagi?

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 23633 del 24.09.2019

Non è insolito imbattersi in branchi di cani randagi e spesso questi possono essere fonte di pericolo per pedoni, runner ed automobilisti.

Ma chi risarcisce i danni causati dai cani randagi? Siano essi danni derivanti da una loro eventuale aggressione che indiretti come quelli causati a causa della loro improvvisa presenza sulla carreggiata.

Alla domanda ha risposto la Suprema Corte di Cassazione, che ha ripartito tale responsabilità all’Azienda Sanitaria Provinciale che ha ex lege l’obbligo di catturare i cani randagi e l’ente comunale che ha invece l’onere di custodire i cani catturati.

Il ragionamento con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto di ribadire il concetto di “corresponsabilità” tra i due enti sopra citati, muove dalla Legge n. 281/1991, la legge quadro sugli animali da affezione, che demanda alle rispettive regioni il compito di disciplinare la materia.

La normativa vigente nella stragrande delle regioni italiane sancisce che la responsabilità nella tutela degli animali di affezione e nella prevenzione del randagismo spetta nei rispettivi ambiti di competenza alla Regione, ai Comuni e alle ASL. Secondo la Corte di Cassazione già questo “richiamo” di responsabilità fa risultare come evidente che i compiti di prevenzione e controllo dei cani vaganti “spettano (pure) ai Comuni, tenuti anch’essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge (Regione, ASL e associazioni di volontariato animaliste, n.d.r.) ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza“.

In altri termini la responsabilità dei comuni va proprio ricondotta alla loro funzione istituzionale di “prevenzione del randagismo” e non può essere scontata dalla considerazione che la funzione pubblica di accalappiamento, e dunque la concreta eliminazione dalla strada del cane randagio, spetti per legge ad altri enti pubblici diversi dai Comuni (le ASL).

In realtà, già il fatto della presenza di cani randagi su un territorio comunale – a maggior ragione di un cane mordace che aggredisce un cittadino e mette, perciò in pericolo la pubblica incolumità delle persone – è segnale della responsabilità del Comune che non ha adottato quei comportamenti necessari per “prevenire il randagismo” di quei cani, venendo così meno ai suoi obblighi.

D’altronde anche la più recente giurisprudenza di merito ha ribadito la competenza in capo ai Comuni e/o alle Aziende Ospedaliere, ovvero in capo ai soggetti che hanno la responsabilità di cattura e custodia degli animali randagi (Cfr. Tribunale di Latina, Sentenza n. 2015/2018 del 20.08.2018; Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1776/2018 del 27.10.2018, Tribunale di Catania, Sentenza n. 3083/2017) .
In caso di aggressione dunque sarà necessario recarsi prontamente presso il più vicino Presidio Ospedaliero, al fine di far refertare le lesioni patite e possibilmente allertare le Autorità competente (Vigili Urbani) affinché gli stessi possano accertare la presenza dei cani randagi.

Risarcimento danni da incidente stradale: I diritti dei congiunti

La gestione della procedura volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale è spesso costellata da difficoltà che comportano nella stragrande maggioranza dei casi, la liquidazione di somme inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute.

Ciò capita soprattutto in ipotesi di sinistri gravi con lesioni di una certa rilevanza, se non addirittura mortali.

Detto ciò, va precisato che lesioni di tale importanza spesso comportando svariate voci di danno che non possono essere liquidate in maniera semplicistica tramite la semplice applicazione matematica delle Tabelle del danno biologico.

Infatti, le lesioni di tale rilevanza, comportano varie sfaccettature che non limitano solo al danno biologico ed al danno morale e/o esistenziale, patito dal danneggiato.

Va in tal senso premesso che gran parte delle difficoltà nell’ottenere un giusto risarcimento parte dalle c.d. “Sentenze di San Martino” del 2008, con cui la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale: “…non emergono, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, distinti sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati per legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale” (Cfr. Cass. Civ. Sent. n. 26972, 26973, 26974 26975 dell’11/11/2008).

Tali pronunce sono state spesso “cavalcate” dalle Compagnie Assicuratrici per non liquidare quanto effettivamente dovuto e far ricadere dunque le varie voci di danni come il danno estetico, morale, esistenziale e di relazione in un unico calderone, eliminando di fatto tali risarcimenti.

I fatti in realtà sono ben diversi.

Le superiori pronunce infatti devono essere lette in maniera differente, ovvero che non è più possibile duplicare le voci risarcitorie, ma è certamente possibile, laddove ben argomentato e provato, la liquidazione delle singole componenti risarcitorie seppur nell’unico contesto del danno biologico.

Il danno morale dunque dovrà essere adeguatamente provato, anche tramite presunzioni!

Ciò che però rileva in questa sede, è il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai diretti congiunti del danneggiato.

I genitori, fratelli e/o sorelle di un soggetto che ha patito lesioni gravi a seguito di un incidente stradale, hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno per le sofferenze patite?

La risposta è si!

Orbene, nonostante impropriamente si parli di “danno riflesso e/o indiretto”, il danno patito dai diretti congiunti è un danno diretto ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo». Infatti, la lesione è un fatto plurioffensivo, che produce vittime diverse, ma parimenti dirette.

Gli stretti congiunti di una vittima di un incidente stradale possono subire: sia un danno morale, consistente nella sofferenza d’animo che un danno biologico, ad esempio una malattia scaturente dall’evento lesivo che ha coinvolto il congiunto.
Affinché vi sia il riconoscimento di tali voci di danno, non necessariamente vi deve essere stato uno sconvolgimento delle abitudini di vita.

I suddetti pregiudizi possono essere provati anche tramite semplici presunzioni, infatti, «non v’è motivo di ritenere questi pregiudizi [siano] soggetti ad una prova più rigorosa degli altri».

Tra le presunzioni ammissibili rileva il rapporto di stretta parentela tra la vittima cosiddetta primaria e quelle secondarie, la Corte di Cassazione infatti ha evidenziato che il danno invocato dai diretti congiunti (genitori, fratelli e/o sorelle) è iure proprio e quindi diretto e ne consegue che non si può richiedere a questi soggetti una prova più rigorosa del danno, bastando quella presuntiva, tra le quali assume rilievo – appunto – il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per cosi dire, e i suoi congiunti.

Il rapporto di stretta parentela esistente fa dunque presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo.

Ma lo stretto rapporto di parentela non è preclusivo del risarcimento, infatti anche situazioni di convivenza di fatto possono legittimare la richiesta risarcitoria, così come pronunciato dalla Corte di Cassazione nel 2008, laddove ha ritenuto che il risarcimento del danno non patrimoniale spetta anche al convivente estraneo avente con il deceduto un rapporto affettivo forte e stabile, con comunanza di vita particolarmente intensa.

Con ciò ovviamente la Cassazione non ammette al risarcimento qualunque soggetto convivente con la vittima, ma intende tutelare i conviventi estranei al rapporto familiare, ma legati da stretto, forte e stabile rapporto affettivo derivante dalla comunanza di vita e per la convivenza di tipo relazionale affettivo particolarmente intensa da porsi reciprocamente come familiari di fatto.