Prescrizione Buoni Postali e violazione del dovere di informazione

Il Giudice di Pace di Catania con la recente Sentenza n. 1224 del 12.07.2021 ha condannato Poste Italiane S.p.a. a liquidare un Buono Postale per il quale era decorso il termine decennale di prescrizione.

I Buoni Postali sono ancora oggetto di controversie, stavolta la questione riguarda tutti quei risparmiatori che, a causa della assenza di adeguata informazione sulla durata effettiva dei Buoni Postali sottoscritti, si sono visti negare il rimborso, essendo ormai decorso il termine decennale entro il quale i titoli vanno rimborsati.

Il Giudice di Pace, ha precisato come il D.M. del 19.12.2000 imponeva a Poste Italiane, al momento della emissione del Buono Postale, di consegnare il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento ed inoltre l’art. 6, primo comma del medesimo Decreto Ministeriale, prevedeva che Poste esponesse nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate ai Buoni Postali in vigore all’epoca.

Partendo da questo presupposto, Poste Italiane S.p.a., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Poste, non ha fornito prova del fatto che al sottoscrittore del Buono Postale, fossero state fornite tutte le informazioni contenute sui predetti Fogli Informativi che avrebbero regolato tempi, modalità di rimborso, oltre che appunto il termine prescrizionale.

Il Giudice di Pace dunque ha ritenuto che Poste Italiane avesse gravemente violato il dovere di informazione dovuto nei confronti del sottoscrittore, che dunque non è stato messo nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso.

Poste è stata così condannata a rimborsare in favore del risparmiatore sorte capitale ed interessi maturati.

Buoni Postali Fruttiferi: per l’ultimo decennio prevalgono i maggiori interessi stampati sul Buono.

TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA DEL 09.06.2021

I Buoni Postali non smettono di essere al centro dell’attenzione della giurisprudenza e ciò a riprova del fatto che gli stessi sono stati dagli anni ottanta in poi, la più estesa forma di investimento degli italiani.

Nella fattispecie seguita con successo dal nostro studio, la questione riguardava gli interessi applicabili nel periodo che andava dal ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità del Buono Postale.

A fronte del riconoscimento da parte di Poste solo di un interesse semplice, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 09.06.2021 ha ritenuto prevalenti i maggiori interessi previsti dalla Tabella stampata a tergo del Buono cartaceo, atteso che il timbro successivamente apposto dall’Ufficio postale regolava e dunque modificava, solo gli interessi che andavano dal primo al ventesimo anno, riconoscendo quindi in favore dei risparmiatori oltre € 110.000,00 in più rispetto alla liquidazione iniziale operata da Poste Italiane.

Poste Italiane successivamente alla emissione del provvedimento da parte del Tribunale di Roma ha adempiuto all’Ordinanza e non ha proposto appello.

Risparmi rubati dalla postepay? Il Giudice di Pace condanna Poste Italiane al rimborso

L’Istituto di credito è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare addebiti non autorizzati e truffe ai danni del correntista. e sarà onere della banca dimostrare in giudizio che il titolare della carta non ha custodito correttamente le credenziali di accesso.

Di contro il cliente sarà tenuto a dimostrare solo la sussistenza del rapporto contrattuale, producendo in giudizio copia dell’estratto conto dal quale si evince l’addebito non autorizzato.

Sulla scorta dunque della giurisprudenza maggioritaria il Giudice di Pace di Belpasso ha condannato l’Istituto di credito al rimborso di tutte le somme il cui addebito è stato contestato dal cliente, rifondendo altresì le spese processuali.