L’accesso al credito è uno degli strumenti più utilizzati dai consumatori i quali abitualmente necessitano di poter ottenere liquidità sia al fine di realizzare acquisti più o meno onerosi che per poter ristrutturare finanziamenti precedenti.
Tali finanziamenti presentano ovviamente dei costi accessori, come le commissioni dell’intermediario e spesso anche le spese per la stipula di polizze ad esso collegate.
Ma cosa accade se il consumatore decide di estinguere anticipatamente il finanziamento? Ha diritto al rimborso dei superiori costi accessori?
Per poter affrontare la questione bisogna necessariamente partire dall’art. 125 sexies TUB (D.lgs. 385/1993) secondo cui “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.
Dall’interpretazione letterale della norma si possono desumere chiaramente tre aspetti fondamentali: 1) Il riferimento alla riduzione del “costo totale” del credito, dunque non solo ad una parte di esso; 2) la specificazione che il costo del credito è “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti” e non limitato ad alcuni elementi dello stesso; 3) L’indicazione che la riduzione debba essere operata per le vita residua del credito, quindi in maniera proporzionale.
Tale disposizione porta dunque ad un superamento della semplice distinzione tra oneri recurring (cioè gli oneri che incidono a maturazione in base alla durata del finanziamento ad es. le polizze collegate) ed up-front (cioè i costi fissi applicati all’inizio del rapporto e dunque non legati alla durata del contratto come ad esempio le commissioni dell’intermediario) ai fini della determinazione della rimborsabilità, statuendo in favore del cliente il principio del diritto all’equo rimborso.
Ai fini dell’applicazione pratica della questione, ci soccorre una recente pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario che sulla scorta di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019 ha ritenuto che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, ovvero anche ai costi cd. un front, ossia i costi non legali alla durata del contratto di finanziamento.
La Corte di Giustizia prima e il Collegio di Coordinamento dell’ABF poi, ha ritenuto che limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi recurring, strettamente correlati alla durata del contratto, comporterebbe il rischio per il consumatore di vedersi imporre oneri up front più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, in quanto gli istituti di credito potrebbero giungere a ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
Tale pronuncia dunque apre la strada ad una pioggia di ricorsi da parte dei consumatori volti al recupero di somme consistenti in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

