Estinzione anticipata finanziamento: costi rimborsabili

L’accesso al credito è uno degli strumenti più utilizzati dai consumatori i quali abitualmente necessitano di poter ottenere liquidità sia al fine di realizzare acquisti più o meno onerosi che per poter ristrutturare finanziamenti precedenti.

Tali finanziamenti presentano ovviamente dei costi accessori, come le commissioni dell’intermediario e spesso anche le spese per la stipula di polizze ad esso collegate.

Ma cosa accade se il consumatore decide di estinguere anticipatamente il finanziamento? Ha diritto al rimborso dei superiori costi accessori?

Per poter affrontare la questione bisogna necessariamente partire dall’art. 125 sexies TUB (D.lgs. 385/1993) secondo cui “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.

Dall’interpretazione letterale della norma si possono desumere chiaramente tre aspetti fondamentali: 1) Il riferimento alla riduzione del “costo totale” del credito, dunque non solo ad una parte di esso; 2) la specificazione che il costo del credito è “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti” e non limitato ad alcuni elementi dello stesso; 3) L’indicazione che la riduzione debba essere operata per le vita residua del credito, quindi in maniera proporzionale.

Tale disposizione porta dunque ad un superamento della semplice distinzione tra oneri recurring (cioè gli oneri che incidono a maturazione in base alla durata del finanziamento ad es. le polizze collegate) ed up-front (cioè i costi fissi applicati all’inizio del rapporto e dunque non legati alla durata del contratto come ad esempio le commissioni dell’intermediario) ai fini della determinazione della rimborsabilità, statuendo in favore del cliente il principio del diritto all’equo rimborso.

Ai fini dell’applicazione pratica della questione, ci soccorre una recente pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario che sulla scorta di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019 ha ritenuto che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, ovvero anche ai costi cd. un front, ossia i costi non legali alla durata del contratto di finanziamento.

La Corte di Giustizia prima e il Collegio di Coordinamento dell’ABF poi, ha ritenuto che limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi recurring, strettamente correlati alla durata del contratto, comporterebbe il rischio per il consumatore di vedersi imporre oneri up front più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, in quanto gli istituti di credito potrebbero giungere a ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.

Tale pronuncia dunque apre la strada ad una pioggia di ricorsi da parte dei consumatori volti al recupero di somme consistenti in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Risarcimento danni da incidente stradale: I diritti dei congiunti

La gestione della procedura volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale è spesso costellata da difficoltà che comportano nella stragrande maggioranza dei casi, la liquidazione di somme inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute.

Ciò capita soprattutto in ipotesi di sinistri gravi con lesioni di una certa rilevanza, se non addirittura mortali.

Detto ciò, va precisato che lesioni di tale importanza spesso comportando svariate voci di danno che non possono essere liquidate in maniera semplicistica tramite la semplice applicazione matematica delle Tabelle del danno biologico.

Infatti, le lesioni di tale rilevanza, comportano varie sfaccettature che non limitano solo al danno biologico ed al danno morale e/o esistenziale, patito dal danneggiato.

Va in tal senso premesso che gran parte delle difficoltà nell’ottenere un giusto risarcimento parte dalle c.d. “Sentenze di San Martino” del 2008, con cui la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale: “…non emergono, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, distinti sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati per legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale” (Cfr. Cass. Civ. Sent. n. 26972, 26973, 26974 26975 dell’11/11/2008).

Tali pronunce sono state spesso “cavalcate” dalle Compagnie Assicuratrici per non liquidare quanto effettivamente dovuto e far ricadere dunque le varie voci di danni come il danno estetico, morale, esistenziale e di relazione in un unico calderone, eliminando di fatto tali risarcimenti.

I fatti in realtà sono ben diversi.

Le superiori pronunce infatti devono essere lette in maniera differente, ovvero che non è più possibile duplicare le voci risarcitorie, ma è certamente possibile, laddove ben argomentato e provato, la liquidazione delle singole componenti risarcitorie seppur nell’unico contesto del danno biologico.

Il danno morale dunque dovrà essere adeguatamente provato, anche tramite presunzioni!

Ciò che però rileva in questa sede, è il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai diretti congiunti del danneggiato.

I genitori, fratelli e/o sorelle di un soggetto che ha patito lesioni gravi a seguito di un incidente stradale, hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno per le sofferenze patite?

La risposta è si!

Orbene, nonostante impropriamente si parli di “danno riflesso e/o indiretto”, il danno patito dai diretti congiunti è un danno diretto ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo». Infatti, la lesione è un fatto plurioffensivo, che produce vittime diverse, ma parimenti dirette.

Gli stretti congiunti di una vittima di un incidente stradale possono subire: sia un danno morale, consistente nella sofferenza d’animo che un danno biologico, ad esempio una malattia scaturente dall’evento lesivo che ha coinvolto il congiunto.
Affinché vi sia il riconoscimento di tali voci di danno, non necessariamente vi deve essere stato uno sconvolgimento delle abitudini di vita.

I suddetti pregiudizi possono essere provati anche tramite semplici presunzioni, infatti, «non v’è motivo di ritenere questi pregiudizi [siano] soggetti ad una prova più rigorosa degli altri».

Tra le presunzioni ammissibili rileva il rapporto di stretta parentela tra la vittima cosiddetta primaria e quelle secondarie, la Corte di Cassazione infatti ha evidenziato che il danno invocato dai diretti congiunti (genitori, fratelli e/o sorelle) è iure proprio e quindi diretto e ne consegue che non si può richiedere a questi soggetti una prova più rigorosa del danno, bastando quella presuntiva, tra le quali assume rilievo – appunto – il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per cosi dire, e i suoi congiunti.

Il rapporto di stretta parentela esistente fa dunque presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo.

Ma lo stretto rapporto di parentela non è preclusivo del risarcimento, infatti anche situazioni di convivenza di fatto possono legittimare la richiesta risarcitoria, così come pronunciato dalla Corte di Cassazione nel 2008, laddove ha ritenuto che il risarcimento del danno non patrimoniale spetta anche al convivente estraneo avente con il deceduto un rapporto affettivo forte e stabile, con comunanza di vita particolarmente intensa.

Con ciò ovviamente la Cassazione non ammette al risarcimento qualunque soggetto convivente con la vittima, ma intende tutelare i conviventi estranei al rapporto familiare, ma legati da stretto, forte e stabile rapporto affettivo derivante dalla comunanza di vita e per la convivenza di tipo relazionale affettivo particolarmente intensa da porsi reciprocamente come familiari di fatto.

L’ Arbitro Bancario Finanziario si pronuncia sulla prescrizione del Buoni Postali in favore dei risparmiatori

ABF COLLEGIO DI PALERMO – DECISIONE DEL 17.12.2020

Nuova pronuncia dell’ABF in favore dei risparmiatori in materia di Buoni Postali Fruttiferi. La questione è dibattuta da tempo ed in particolare vuole che Poste Italiane si rifiuti di liquidare i Buoni Postali che, secondo la sua personalissima interpretazione, sarebbero ormai prescritti, in quanto lega la decorrenza del termine decennale di prescrizione alla scadenza del Buono Postale che a suo dire coinciderebbe con la data di emissione dello stesso.

In realtà sono numerose le pronunce sia di ABF che in giurisprudenza, che interpretano diversamente la disciplina della prescrizione in materia di Buoni Postali Fruttiferi.

Anche questa recente pronuncia da torto a Poste Italiane, sancendo che la data di scadenza va individuata nell’ultimo giorno solare (31 dicembre) del settimo anno successivo a quello di emissione , ordinando così a Poste Italiane la liquidazione dei Buoni Postali dei risparmiatori che si sono rivolti all’Avv. Di Grazia per quasi € 15.000,00.

Poste Italiane, contrariamente al recente orientamento che la vede inadempiente alla decisione dell’ABF ha deciso di adempiere spontaneamente.

Sovraindebitamento: Tribunale di Catania annulla oltre il 60% del debito

Il Tribunale di Catania il 10.04.2020 ha omologato il Piano del Consumatore ai sensi della L. 03/2012.
Il Tribunale, dopo aver accertato la morosità incolpevole dei ricorrenti (una coppia di coniugi, la cui unica fonte di reddito proveniva dal marito, coinvolto nella crisi del Gruppo Tecnis S.p.a.) ha previsto un piano di rientro decennale con uno stralcio di oltre € 30.000,00, azzerando quasi del tutto i debiti derivanti dalla carte revolving e riducendo con percentuali anche del 60% i finanziamenti ed i prestiti personali.

La pronuncia assume particolare rilievo in quanto il Tribunale, coerentemente con gli ultimi pronunciamenti, ha concesso un piano di rientro decennale e ciò nonostante le resistenze di alcuni enti pubblici intervenuti nel procedimento.

Di seguito il link all’articolo:

Buoni Postali Fruttiferi: Prescrizione più lunga

Il Giudice di Pace di Belpasso ha emesso due sentenze gemelle, la n. 40/2020 e la n. 41/2020 con le quali ha condannato Poste Italiane al pagamento di due Buoni Postali presuntivamente prescritti.

I titolari del Buono Postale si erano infatti visti negare la liquidazione dei due BPF, in quanto Poste Italiane, interpretando erroneamente il termine di decorrenza del Buono Postale, aveva ritenuto ormai prescritto il diritto alla liquidazione dei titoli.
Il Giudice di contro ha ribadito l’orientamento già espresso dall’Arbitro Bancario Finanziario in merito alla data di decorrenza del termine decennale di prescrizione, spostandolo al 31 dicembre dell’ultimo anno di fruttuosità del Buono e non in coincidenza alla data di emissione, così come ritenute erroneamente da Poste Italiane.
Questa pronuncia segna un nuovo successo per lo studio legale Di Grazia ed un importante passaggio per la tutela dei risparmiatori che spesso si sono visti negare la liquidazione dei Buoni Postali per intervenuta prescrizione.

Illegittima l’iscrizione al CRIF da parte della Banca che non preavvisa il cliente

TRIBUNALE DI RAGUSA, Ordinanza del 26.01.2018

Il Tribunale di Ragusa, con Ordinanza del 26.01.2018, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione al Crif del nominativo del debitore, poiché l’Istituto di credito non lo aveva preventivamente avvisato con comunicazione scritta e non gli aveva così consentito di regolarizzare la propria posizione.

L’obbligo di tale adempimento da parte dell’intermediario rinviene dalle previsioni di cui all’art. 125 comma 3 TUB (con particolare riferimento al consumatore) e di cui all’art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati interna di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004).

L’informativa deve essere intesa come preventiva ed è finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione.

Il Tribunale, valutata l’urgenza,derivante dalla probabile difficoltà che il soggetto avrebbe incontrato per poter accedere al credito a causa della segnalazione del proprio nominativo quale “cattivo pagatore” ha ordinato alla Banca l’immediata cancellazione del nominativo del debitore, condannando altresì l’Istituto di credito alla refusione delle spese legali.

Risparmi rubati dalla postepay? Il Giudice di Pace condanna Poste Italiane al rimborso

L’Istituto di credito è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare addebiti non autorizzati e truffe ai danni del correntista. e sarà onere della banca dimostrare in giudizio che il titolare della carta non ha custodito correttamente le credenziali di accesso.

Di contro il cliente sarà tenuto a dimostrare solo la sussistenza del rapporto contrattuale, producendo in giudizio copia dell’estratto conto dal quale si evince l’addebito non autorizzato.

Sulla scorta dunque della giurisprudenza maggioritaria il Giudice di Pace di Belpasso ha condannato l’Istituto di credito al rimborso di tutte le somme il cui addebito è stato contestato dal cliente, rifondendo altresì le spese processuali.

Carta Revolving: nullità per mancanza della forma scritta

Il Tribunale di Mantova, con Sentenza del gennaio 2018, ha affermato, ex art. 117 Tub comma 1 e 3, la necessità di redigere per iscritto il contratto di finanziamento a pena di nullità.

Sulla scorta di questa evidenza il Giudice non solo ha accertato la nullità del contratto di finanziamento per carenza di forma scritta ma ha escluso qualsivoglia obbligo restitutorio in capo ai debitori non avendo la mandataria svolto la necessaria domanda di ripetizione.

In particolare, in merito alla c.d. carta di credito revolving, si noti che il Tribunale in primo luogo ne ha indagato la natura: un contratto di apertura di credito effettuato mediante l’utilizzo di una carta di credito e consistente nella previsione della restituzione della disponibilità concessa mediante pagamenti rateali (una sorta di carta di credito a rimborso rateizzato).

Ciò chiarito, il Giudice ha sottolineato che per il perfezionamento del contratto relativo alla carta di credito revolving sarebbe stato necessario, come previsto dalle condizioni generali del contratto in parola, l’invio da parte della finanziaria di una comunicazione scritta di conferma dell’accoglimento della richiesta di concessione della carta revolving.

Invero, sul punto la giurisprudenza è pressoché unanime, anche quella resa dell’Arbitro Bancario Finanziario, infatti ha ritenuto nulli i contratti di carte di credito revolving che siano stati inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, rilevando al riguardo che la “mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente a oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente” (v. Tribunale Chieti Sez. Ortona n. 230/2017; nonché decisioni ABF Collegio di Coordinamento n. 3257/2012; ABF Collegio di Milano n. 650/2012; ABF Collegio di Roma n. 6183/2013).

La suddetta giurisprudenza ha trovato pieno conforto anche in sede di giustizia amministrativa, dal momento che il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sentenza n. 14/2012), a conferma di una precedente decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha reputato scorretta la pratica commerciale avente ad oggetto l’utilizzo di documentazione precontrattuale e contrattuale unitaria per due prodotti finanziari sostanzialmente diversi, se da essi si evincano informazioni precise ed esaustive solo per il primo di tali prodotti.

La nullità delle carte revolving comportano l’obbligo di restituire la sola sorte capitale con applicazione degli interessi al tasso legale, ben diverso e soprattutto di lunga inferiore rispetto ai tassi convenzionali pretesi dalla finanziaria.