La banca deve risarcire il correntista per i prelievi abusivi fatti da terzi con il bancomat, anche prima del blocco. E l’utente, salvo in caso di dolo, risponde solo per 150 euro. Alla banca spetta anche l’onere di provare che il prelievo non è opera di terzi. Questi in breve i principi di diritto espressi recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia.
Nelle operazioni fatte con strumenti elettronici il rischio del prelievo indebito, prevedibile ed evitabile con appropriate misure, rientra nell’attività professionale del prestatore. Una conclusione ragionevole in linea anche con lo stesso interesse degli istituti di credito e delle poste teso a ottenere la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema.
In particolare, si è ritenuto che, alla luce di un consolidato ed autorevole orientamento giurisprudenziale in materia, “nel caso di uso illegittimo di una tessera bancomat, la società di servizi che eccepisca la colpa concorrente del titolare per difettosa custodia del codice personale, ha l’onere di provare concretamente tale negligenza, la quale non può ritenersi “in re ipsa” per il solo fatto che una tessera bancomat, dopo il furto, sia stata utilizzata per prelevare facendo uso del pin”.
È del resto possibile ricavare illecitamente il pin necessario per effettuare prelievi dal contro corrente altrui anche mediante appositi strumenti informatici.
Per di più, in assenza di un quadro probatorio che porti ad escludere l’impossibilità di ottenere il pin a mezzo di strumenti fraudolenti, si deve concludere che il cliente si sia comportato correttamente e che il pin sia stato carpito dal sistema da parte di colui che ha sottratto la tessera, senza che la banca abbia apprestato gli adeguati sistemi per impedirlo (Trib. Padova Sez. II, Sent. 22.03.2017).
La Suprema Corte, ha dunque statuito che è “del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento,[…]la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (Cass. Civ. Sez. I, sent. 03.02.2017 n. 2950).
La banca è dunque tenuta a fornire la prova che l’operazione contestata è riconducibile direttamente al cliente. Questo sia prima che dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 11/2010, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria 2007/64/Ce, sui servizi di pagamento nel mercato interno. La «colpa» della banca poi, proprio in virtù della natura contrattuale del rapporto, va esclusa solo in caso di colpa grave o dolo dell’utente che scatta anche quando non vengono a lungo controllati gli estratti conto.

