Cos’è il Phishing?
Almeno una volta nella vita a chiunque di voi sarà capitato di ricevere email o SMS con cui la banca, vi invitava ad entrare nell’area riservata del vostro internet banking o della carta di credito perché magari era necessario aggiornare la password o ricevere comunicazioni importanti.
La maggioranza delle volte magari non gli avete dato peso o perché non eravate clienti di quella specifica Banca oppure perché eravate ben consapevoli che si trattava di un tentativo di truffa.
Ma su molteplici tentativi….qualcuno ci casca.
Un po’ come fa il pescatore con il suo amo e la sua esca, la lancia nel mare….qualche pesce abbocca sempre, da qui il termine “phishing”.
Oggigiorno le tecniche sono sempre più subdole e anche i più attenti possono abboccare all’amo.
Spesso il messaggio proviene proprio dall’utenza telefonica con cui il Vostro Istituto bancario usualmente vi manda comunicazioni o gli OTP per la conferma delle operazioni on line, riuscendo così a carpire la buona fede del malcapitato.
Cosa fare quindi se si è vittima di phishing?
Innanzi tutto, se avete delle carte ricaricabili (Postepay o simili) è buona regola non tenere troppi soldi all’interno delle stesse, così da poter limitare i danni.
Ma se proprio qualcuno riuscisse ad entrare sul vostro conto on line, la prima cosa da fare, è certamente quella di avvisare il vostro Istituto bancario, così da bloccare l’operatività del conto ed evitare ulteriori addebiti.
Dopo di che, prima di denunciare i fatti alle Autorità, contattate un avvocato, il quale vi spiegherà come formulare la denuncia alla Polizia Postale e/o ai Carabinieri.
Dopo aver sporto denuncia, potrete fare richiesta di rimborso delle somme prelevate fraudolentemente dal vostro conto corrente/carta ricaricabile, perché si….la Banca è responsabile per i prelievi fraudolenti che vengono effettuati sui vostri conti.
Va infatti evidenziato che spetta all’Istituto di credito dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio, secondo un criterio di diligenza di natura tecnica che tenga conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assuma a parametro la figura “dell’accorto banchiere” (Cfr. Tribunale di Novara, Sentenza n. 401/2021).
Trattandosi infatti di responsabilità di natura contrattuale, incombe sull’Istituto di credito l’onere di provare la legittimità delle transazioni annotate in conto e contestate dal cliente (Cfr. Tribunale di Catania, Sentenza n. 3295/2018), principio ribadito anche dal Tribunale Palermo – Terza civile che con sentenza n. 81 del 12.01.2010.
In poche parole, spetterà alla banca provare che sia stato il cliente poco diligente ad aver fornito le credenziali di accesso al proprio internet banking a terzi.
Per questo motivo è essenziale rivolgersi ad un avvocato, ancor prima di formulare la denuncia alla Polizia Postale.
Lo Studio Legale Di Grazia, ha ottenuto svariate sentenze favorevoli, con cui è riuscito a far recuperare le somme prelevate in maniera fraudolenta a causa di episodi di “phishing”, quindi per qualsiasi necessità o magari ulteriori informazioni contattate lo studio cosi da poter valutare la migliore strategia.
Furto del bancomat e prelievi fraudolenti: la banca deve risarcire
La banca deve risarcire il correntista per i prelievi abusivi fatti da terzi con il bancomat, anche prima del blocco. E l’utente, salvo in caso di dolo, risponde solo per 150 euro. Alla banca spetta anche l’onere di provare che il prelievo non è opera di terzi. Questi in breve i principi di diritto espressi recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia.
Nelle operazioni fatte con strumenti elettronici il rischio del prelievo indebito, prevedibile ed evitabile con appropriate misure, rientra nell’attività professionale del prestatore. Una conclusione ragionevole in linea anche con lo stesso interesse degli istituti di credito e delle poste teso a ottenere la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema.
In particolare, si è ritenuto che, alla luce di un consolidato ed autorevole orientamento giurisprudenziale in materia, “nel caso di uso illegittimo di una tessera bancomat, la società di servizi che eccepisca la colpa concorrente del titolare per difettosa custodia del codice personale, ha l’onere di provare concretamente tale negligenza, la quale non può ritenersi “in re ipsa” per il solo fatto che una tessera bancomat, dopo il furto, sia stata utilizzata per prelevare facendo uso del pin”.
È del resto possibile ricavare illecitamente il pin necessario per effettuare prelievi dal contro corrente altrui anche mediante appositi strumenti informatici.
Per di più, in assenza di un quadro probatorio che porti ad escludere l’impossibilità di ottenere il pin a mezzo di strumenti fraudolenti, si deve concludere che il cliente si sia comportato correttamente e che il pin sia stato carpito dal sistema da parte di colui che ha sottratto la tessera, senza che la banca abbia apprestato gli adeguati sistemi per impedirlo (Trib. Padova Sez. II, Sent. 22.03.2017).
La Suprema Corte, ha dunque statuito che è “del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento,[…]la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (Cass. Civ. Sez. I, sent. 03.02.2017 n. 2950).
La banca è dunque tenuta a fornire la prova che l’operazione contestata è riconducibile direttamente al cliente. Questo sia prima che dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 11/2010, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria 2007/64/Ce, sui servizi di pagamento nel mercato interno. La «colpa» della banca poi, proprio in virtù della natura contrattuale del rapporto, va esclusa solo in caso di colpa grave o dolo dell’utente che scatta anche quando non vengono a lungo controllati gli estratti conto.
Risparmi rubati dalla postepay? Il Giudice di Pace condanna Poste Italiane al rimborso
L’Istituto di credito è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare addebiti non autorizzati e truffe ai danni del correntista. e sarà onere della banca dimostrare in giudizio che il titolare della carta non ha custodito correttamente le credenziali di accesso.
Di contro il cliente sarà tenuto a dimostrare solo la sussistenza del rapporto contrattuale, producendo in giudizio copia dell’estratto conto dal quale si evince l’addebito non autorizzato.
Sulla scorta dunque della giurisprudenza maggioritaria il Giudice di Pace di Belpasso ha condannato l’Istituto di credito al rimborso di tutte le somme il cui addebito è stato contestato dal cliente, rifondendo altresì le spese processuali.
