Mutui indicizzati al tasso svizzero: Nullità parziale del contratto

Con Provvedimento del 26.04.2021 l’Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Palermo ha dichiarato la vessatorietà della clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata di un mutuo, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevate il giorno del rimborso.

Il Collegio di Palermo, uniformandosi sia all’orientamento consolidato dell’ABF che ai principi espressi in tema di trasparenza dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dalla Corte di Cassazione, ha affermato la nullità della clausola di indicizzazione al franco svizzero, ritenendo al riguardo come la stessa non esponga in modo chiaro e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, sancendo quindi l’inapplicabilità del meccanismo di duplice conversione e prevedendo, di conseguenza che il cliente debba essere tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote già restituite.

Su questo orientamento, espresso ormai in modo univoco dall’Arbitro Bancario Finanziario, si stanno moltiplicando anche le Sentenza favorevoli da parte dei Tribunali italiani, con ottime possibilità per i risparmiatori di ottenere il rimborso di parte di quanto hanno pagato per l’estinzione anticipata del mutuo.

Estinzione anticipata finanziamento: costi rimborsabili

L’accesso al credito è uno degli strumenti più utilizzati dai consumatori i quali abitualmente necessitano di poter ottenere liquidità sia al fine di realizzare acquisti più o meno onerosi che per poter ristrutturare finanziamenti precedenti.

Tali finanziamenti presentano ovviamente dei costi accessori, come le commissioni dell’intermediario e spesso anche le spese per la stipula di polizze ad esso collegate.

Ma cosa accade se il consumatore decide di estinguere anticipatamente il finanziamento? Ha diritto al rimborso dei superiori costi accessori?

Per poter affrontare la questione bisogna necessariamente partire dall’art. 125 sexies TUB (D.lgs. 385/1993) secondo cui “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.

Dall’interpretazione letterale della norma si possono desumere chiaramente tre aspetti fondamentali: 1) Il riferimento alla riduzione del “costo totale” del credito, dunque non solo ad una parte di esso; 2) la specificazione che il costo del credito è “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti” e non limitato ad alcuni elementi dello stesso; 3) L’indicazione che la riduzione debba essere operata per le vita residua del credito, quindi in maniera proporzionale.

Tale disposizione porta dunque ad un superamento della semplice distinzione tra oneri recurring (cioè gli oneri che incidono a maturazione in base alla durata del finanziamento ad es. le polizze collegate) ed up-front (cioè i costi fissi applicati all’inizio del rapporto e dunque non legati alla durata del contratto come ad esempio le commissioni dell’intermediario) ai fini della determinazione della rimborsabilità, statuendo in favore del cliente il principio del diritto all’equo rimborso.

Ai fini dell’applicazione pratica della questione, ci soccorre una recente pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario che sulla scorta di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019 ha ritenuto che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, ovvero anche ai costi cd. un front, ossia i costi non legali alla durata del contratto di finanziamento.

La Corte di Giustizia prima e il Collegio di Coordinamento dell’ABF poi, ha ritenuto che limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi recurring, strettamente correlati alla durata del contratto, comporterebbe il rischio per il consumatore di vedersi imporre oneri up front più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, in quanto gli istituti di credito potrebbero giungere a ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.

Tale pronuncia dunque apre la strada ad una pioggia di ricorsi da parte dei consumatori volti al recupero di somme consistenti in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Risparmi rubati dalla postepay? Il Giudice di Pace condanna Poste Italiane al rimborso

L’Istituto di credito è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per evitare addebiti non autorizzati e truffe ai danni del correntista. e sarà onere della banca dimostrare in giudizio che il titolare della carta non ha custodito correttamente le credenziali di accesso.

Di contro il cliente sarà tenuto a dimostrare solo la sussistenza del rapporto contrattuale, producendo in giudizio copia dell’estratto conto dal quale si evince l’addebito non autorizzato.

Sulla scorta dunque della giurisprudenza maggioritaria il Giudice di Pace di Belpasso ha condannato l’Istituto di credito al rimborso di tutte le somme il cui addebito è stato contestato dal cliente, rifondendo altresì le spese processuali.