Buoni Postali Fruttiferi: per l’ultimo decennio prevalgono i maggiori interessi stampati sul Buono.

TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA DEL 09.06.2021

I Buoni Postali non smettono di essere al centro dell’attenzione della giurisprudenza e ciò a riprova del fatto che gli stessi sono stati dagli anni ottanta in poi, la più estesa forma di investimento degli italiani.

Nella fattispecie seguita con successo dal nostro studio, la questione riguardava gli interessi applicabili nel periodo che andava dal ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità del Buono Postale.

A fronte del riconoscimento da parte di Poste solo di un interesse semplice, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 09.06.2021 ha ritenuto prevalenti i maggiori interessi previsti dalla Tabella stampata a tergo del Buono cartaceo, atteso che il timbro successivamente apposto dall’Ufficio postale regolava e dunque modificava, solo gli interessi che andavano dal primo al ventesimo anno, riconoscendo quindi in favore dei risparmiatori oltre € 110.000,00 in più rispetto alla liquidazione iniziale operata da Poste Italiane.

Poste Italiane successivamente alla emissione del provvedimento da parte del Tribunale di Roma ha adempiuto all’Ordinanza e non ha proposto appello.